Accertamento legittimo in presenza di comportamento antieconomico

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Il socio che rinuncia a un ingente credito nei confronti della società, senza vantaggi o ragioni effettive, ravvisa un comportamento antieconomico che legittima la pretesa erariale in virtù del generale divieto di abuso del diritto. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15321 del 6 giugno 2019.

Accertamento legittimo in presenza di comportamento antieconomico

La rinuncia di un ingente credito da parte del socio nei confronti della società, senza alcun vantaggio effettivo e in mancanza della dimostrazione dell’esistenza di valide ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino l’operazione, ravvisa un comportamento antieconomico che legittima la pretesa erariale in virtù del generale divieto di abuso del diritto.

Sono questi gli importanti principi desumibili dalla Sentenza della Corte di Cassazione numero 15321/2019.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 15321 del 6 giugno 2019.
Accertamento legittimo in presenza di comportamento antieconomico. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15321/2019.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società avverso un avviso di accertamento recante le risultanze di una verifica fiscale con cui i funzionari dell’Agenzia delle entrate avevano contestato, tra l’altro, la mancata dichiarazione di sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia a crediti da parte dei soci.

A parere dell’Ufficio, nel caso di specie, non era applicabile il disposto di cui all’art. 88, co, 4 del TUIR, che non considera sopravvenienze attive le rinunce dei soci ai crediti, “sulla base della considerazione che il comportamento dei soci rinunzianti sarebbe privo di razionale giustificazione economica poiché essi si sono spogliati di un ingente credito senza vantaggio alcuno”.

La controversia è giunta sin in Cassazione, laddove la società ricorrente si è opposta alla tesi dell’Amministrazione finanziaria, asserendo che la valenza della norma di cui al citato art. 88 ha carattere oggettivo, legato esclusivamente all’esistenza del credito, risultando irrilevanti le ragioni per cui il socio ha rinunciato e se a tale rinunzia corrisponda o meno nei confronti del socio un effetto per lui direttamente favorevole.

L’operazione contestata, pertanto, non presenterebbe alcun carattere di elusività, stante l’assenza di un vantaggio fiscale da parte dei soci. D’altra parte la società non avrebbe tenuto un comportamento antieconomico, avendo correttamente fruito della rinunzia dei soci ai crediti, eliminando una posta di debito e incrementando il proprio patrimonio netto.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, in virtù del generale divieto di abuso del diritto.

Tale principio, infatti, si traduce in una regola generale antielusiva, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti “mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione”.

I giudici di legittimità hanno quindi ribadito il principio per cui costituisce “condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo di eludere il fisco”.

È onere dell’Amministrazione finanziaria provare, da un lato, il disegno elusivo e, dall’altro, delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. Incombe invece sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate.

Nel caso di specie i giudici di Piazza Cavour hanno ravvisato un’operazione antieconomica, priva di razionalità nella rinuncia di un ingente credito nei confronti della società, senza alcun vantaggio effettivo. A fronte di tali elementi i soci non hanno fornito alcuna giustificazione, con ciò lasciando intendere che l’unica finalità era quella del fine elusivo.

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