Autotrasportatori, imponibili i ristori per il crollo del Ponte Morandi

Rosy D’Elia - Imposte

Autotrasportatori, imponibili i ristori ottenuti per le maggiori spese sostenute in seguito al crollo del Ponte Morandi: concorrono alla formazione del reddito di impresa. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 207 del 25 marzo 2021.

Autotrasportatori, imponibili i ristori per il crollo del Ponte Morandi

Autotrasportatori, sono imponibili i ristori ricevuti per le maggiori spese sostenute in seguito al crollo del Ponte Morandi, che ha determinato la necessità di percorrere tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi.

Le cifre ottenute concorrono alla formazione del reddito di impresa. La norma che ha introdotto i contributi, infatti, non prevede alcun trattamento fiscale particolare.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 207 del 25 marzo 2021.

Autotrasportatori, imponibili i ristori per le maggiori spese sostenute dopo il crollo del Ponte Morandi

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente iscritto all’albo degli autotrasportatori come titolare di una ditta che opera nel settore.

Dal momento che nel 2019 e nel 2020 ha ricevuto dei ristori per le maggiori spese
sostenute
a cause del crollo del ponte Morandi e quindi per l’impossibilità di percorrere il tratto interessato, come previsto dall’articolo 5 del DL n. 109 del 2018, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per sapere qual è il trattamento fiscale da applicare e se le cifre, allo stesso modo delle misure dell’articolo 3 dello stesso decreto-legge, non concorrono alla formazione del reddito.

Con la risposta all’interpello numero 207 del 25 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate boccia il riferimento alle altre misure adottate dopo i fatti del Ponte Morandi e chiarisce:

“Tenuto conto che non sussistono disposizioni che escludono la concorrenza dal reddito di impresa di tale contributo e considerato che la finalità dello stesso è quella chiaramente di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici in ragione delle difficoltà causate dall’evento sopra menzionato, si
ritiene che lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della determinazione della base
imponibile, sulla base delle [...] regole di determinazione dettate dal TUIR”
.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 207 del 25 marzo 2021
Articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.

Autotrasportatori, imponibili i ristori per il crollo del Ponte Morandi: le cifre nel reddito di impresa

Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria parte dal testo della norma che ha introdotto i ristori per gli autotrasportatori.

L’articolo 5 del DL numero 109 del 2018 prevede una misura di sostegno per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori a causa della necessità di percorrere tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali.

Con il decreto attuativo del 24 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato le spese ammesse ai ristori, i criteri e le modalità per l’erogazione delle somme agli autotrasportatori.

Come sottolinea la risposta all’interpello numero 207 del 25 marzo 2021, non c’è nessun passaggio normativo che esclude la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi degli aiuti ricevuti. Bisogna, quindi, far riferimento alle regole ordinarie.

Le indicazioni da seguire sono da rintracciare nel TUIR:

  • all’articolo 85 che include tra i ricavi “i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”;
  • all’articolo 88 che considera sopravvenienze attive “i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato”.

Per individuare correttamente la tipologia di contributi ricevuti bisogna considerare la finalità degli aiuti:

  • i contributi in conto esercizio sono legati alla necessità di fronteggiare esigenze di gestione;
  • i contributi in conto capitale hanno lo scopo di incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata alla necessità di effettuare uno specifico investimento.

Nella prima categoria rientrano i ristori agli autotrasportatori concessi in seguito al crollo del Ponte Morandi e concorrono, senza dubbio, alla formazione del reddito di impresa.

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