Tabelle ACI 2026 per fringe benefit e rimborso chilometrico

Francesco Rodorigo - Imposte

Per calcolare il rimborso chilometrico e dei fringe benefit per le auto aziendali è necessario fare riferimento alle tabelle ACI 2026. Le regole per la tassazione

Tabelle ACI 2026 per fringe benefit e rimborso chilometrico

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2026, da applicare dal 1° gennaio per il calcolo del rimborso chilometrico e dei fringe benefit per le auto aziendali.

Servono a determinare i fringe benefit relativi alla concessione ai dipendenti di veicoli aziendali per esigenze di lavoro e private. Qui sono indicati, infatti, i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli.

Le nuove tabelle ACI tabelle sono disponibili in pdf e sono suddivise per tipologia di veicolo e alimentazione.

La percentuale di tassazione per la determinazione del fringe benefit è fissata in varie percentuali dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale annua, fissata a 15.000 chilometri, sulla base del costo calcolato in base alle tabelle ACI.

Come fare per il calcolo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia delle Entrate, arrivano puntuali come ogni anno le nuove tabelle ACI 2026.

Qui sono riportate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Automobile Club d’Italia.

Saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Si tratta delle tariffe aggiornate che consentono di calcolare i fringe benefit per le auto auto aziendali, cioè l’agevolazione che permette ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti che utilizzano veicoli ad uso promiscuo, sia per lavoro sia per utilizzo privato, di ottenere il corrispondente della retribuzione in natura.

I valori sono poi utilizzati anche per determinare il rimborso chilometrico previsto per i dipendenti nel caso in cui si trovino ad utilizzare l’auto privata per necessità legate alla professione svolta.

Le regole da seguire sono quelle stabilite dal TUIR in materia di fringe benefit, secondo il quale tutte le somme e i valori percepiti nell’ambito del rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Per quanto riguarda in particolare le auto aziendali, il comma 4 comma 4 dell’articolo 51, alla lettera a), fissa le regole per la determinazione forfettaria del valore che concorre alla formazione della base imponibile. Regole che sono state recentemente modificate dalla Legge di Bilancio 2025, la quale ha ridefinito le percentuali per incentivare l’uso di veicoli a basso impatto ambientale.

Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2025 e ormai anche dallo scorso 1° luglio per i veicoli ordinati nel 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025.

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, dunque, la percentuale da considerare per determinare il reddito imponibile e per calcolare la deducibilità è quella riportata nella tabella di seguito.

Tipologia di veicolo Percentuale dell’importo per la tassazione
Auto diesel e benzina 50 per cento
Auto elettriche ibride plug in 20 per cento
Auto totalmente elettriche 10 per cento

Si deve considerare, come di consueto, una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

Per i contratti stipulati tra il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2024 continuano invece ad essere applicate le vecchie regole, per cui i veicoli concessi ad uso promiscuo concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le percentuali calcolate sulla base delle emissioni di CO2.

Le aliquote applicate per il 2024 erano le seguenti.

Aliquota di calcolo del compenso in natura Valori di emissione di CO2 da parte del veicolo
25 per cento Minori o uguali a 60 g/km
30 per cento Maggiori di 60 g/km e minori di 160 g/km
50 per cento Maggiori di 160 g/km e minori di 190 g/km
60 per cento Maggiori di 190 g/km

Le Tabelle ACI da applicare dal 1° gennaio 2026

Le tabelle ACI 2026 da utilizzare per il calcolo dei fringe benefit e del rimborso chilometrico per le auto aziendali sono suddivise per tipologia di alimentazione delle auto aziendali.

Nell’unico documento in formato pdf pubblicato in Gazzetta Ufficiale e disponibile di seguito sono elencate tutte le diverse tabelle, suddivise come segue:

  • autoveicoli a benzina in produzione e fuori produzione;
  • autoveicoli a gasolio in produzione e fuori produzione;
  • autoveicoli a benzina-gpl e ibrido benzina-gpl in produzione e fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina in produzione e fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio in produzione e fuori produzione;
  • autoveicoli ibridi plug-in in produzione e fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici in produzione e fuori produzione;
  • motoveicoli;
  • autocaravan.
Tabelle ACI 2026
Scarica le tabelle

Rimborsi chilometrici per il 2026

Le tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate anche per calcolare i rimborsi chilometrici per i lavoratori che utilizzano il veicolo. Interessano sia i costi collegati all’utilizzo del mezzo stesso, sia per quelli indipendenti come:

  • carburante;
  • manutenzione;
  • assicurazione;
  • bollo auto.

Il rimborso può essere richiesto con apposita documentazione delle spese e varia a seconda della tipologia del mezzo.

Se il veicolo utilizzato non risulta presente nelle tabelle pubblicate si dovrà scegliere un modello simile, come indicato nella circolare ministeriale 326/1997.

In merito ai rimborsi chilometrici bisogna sottolineare come non siano imponibili gli importi relativi a prestazioni di lavoro eseguite in comuni diversi da quello della sede di lavoro.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E/2015 ha inoltre chiarito altri due aspetti:

  • se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione dalla propria residenza è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio (rimborso chilometrico di minore importo), la somma riconosciuta non è imponibile;
  • se la distanza percorsa è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, e viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore, la differenza rientra nel reddito imponibile.

Rimborsi chilometrici: le regole su tassazione e deducibilità delle spese

Per quanto riguarda, infine, le regole sulla tassazione e sulla deducibilità delle spese, il datore di lavoro ha la possibilità di portare in deduzione il 70 per cento dei costi.

Dal punto di vista del dipendente, invece, come detto è prevista la tassazione dei fringe benefit, calcolata sulla base delle tabelle ACI 2026 per i rimborsi chilometrici, in rapporto alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

La misura del fringe benefit dipende dalla tipologia del veicolo secondo le tabelle riportate.

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato fino al 2027 il limite dei fringe benefit a 2.000 euro per i dipendenti con figli e a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti. Entro tali soglie gli importi non concorrono alla formazione del reddito dal lavoro.

Il calcolo può essere effettuato, previa registrazione, accedendo al sito dell’ACI.

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