Aumenti in busta paga anche sugli arretrati

Francesco Rodorigo - Imposte

La flat tax sugli stipendi in caso di rinnovi contrattuali vale anche per gli arretrati degli anni precedenti

Aumenti in busta paga anche sugli arretrati

Si allarga il perimetro del bonus sugli aumenti dei dipendenti del settore privato: la flat tax del 5 per cento sui rinnovi contrattuali si applica anche agli arretrati.

Dall’Agenzia delle Entrate sono arrivate nuove indicazioni per l’applicazione dei nuovi bonus in busta paga.

Gli incrementi retributivi, pagati quest’anno, che derivano dai rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026 beneficiano quindi della tassa piatta anche se relativi ad annualità precedenti.

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Aumenti in busta paga: flat tax al 5% anche sugli arretrati

Buone notizie per i dipendenti: il nuovo bonus sugli incrementi retributivi, che prevede un’imposta agevolata, si applica anche agli arretrati, cioè alle somme relative alle annualità precedenti.

A fornire il chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E di oggi, nella quale sono illustrati alcuni casi specifici e viene fornito un vademecum utile per analizzare le regole di applicazione dei bonus sulle buste paga e sugli stipendi.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 3 del 24 giugno 2026
Chiarimenti e istruzioni sulle flat tax del 5 e del 15 per cento sugli stipendi dei lavoratori dipendenti

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, per i lavoratori dipendenti privati con reddito fino a 33.000 euro lordi, gli incrementi retributivi che derivano dai rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, pagati quest’anno, beneficiano di una flat tax al 5 per cento.

L’imposta agevolata, ha precisato l’Agenzia, si applica anche alle somme relative agli anni precedenti.

In pratica, il bonus che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, spetta anche per le somme relative alle annualità precedenti.

Il trattamento fiscale di favore, precisa l’Agenzia, si applica anche per gli incrementi pagati in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, festività soppresse e permessi.

Restano, in ogni caso, esclusi gli importi erogati “una tantum”.

La stessa legge, inoltre, ha introdotto a beneficio dei lavoratori che hanno un reddito fino 40.000 euro un’altra forma di tassazione agevolata, con flat tax al 15 per cento per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno erogati nel 2026, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro.

Come precisato dall’Agenzia, l’agevolazione si applica anche sulla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica.

Allo stesso modo, il beneficio si applica inoltre alle indennità di reperibilità, previste dai contratti collettivi, anche nel caso in cui il dipendente non abbia poi effettivamente svolto l’attività: queste somme, spiega l’Agenzia, remunerano infatti una condizione di disponibilità del lavoratore e sono collegate in modo funzionale alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, su turni e nei giorni di riposo.