Assunzioni giornalisti INPGI, pubblicata la circolare che attua la legge di Bilancio 2021

Tommaso Gavi - Giornalisti professionisti e pubblicisti

Assunzioni giornalisti INPGI, la circolare numero 11 del 22 settembre rende operativa l'equiparazione degli iscritti all'istituto previdenziale e degli altri lavoratori, prevista dalla legge di Bilancio 2021. Le indicazioni per i datori di lavoro per fare domanda per gli incentivi sull'occupazione, in attesa del rilascio della procedura DASM e delle relative istruzioni.

Assunzioni giornalisti INPGI, pubblicata la circolare che attua la legge di Bilancio 2021

Assunzioni giornalisti INPGI, dopo molti mesi di attesa è stata pubblicata la circolare che dà attuazione a quanto previsto dalla la legge di Bilancio 2021.

La circolare numero 11 del 22 settembre 2021 contiene le istruzioni per i datori di lavoro per fruire degli incentivi per le assunzioni a partire dallo scorso 1° gennaio 2021, già operative per gli altri lavoratori.

Il documento di prassi rende effettiva la parità di trattamento dei giornalisti assicurati presso l’INPGI, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”.

I datori di lavoro possono presentare le richieste anche per le assunzioni già avvenute durante l’anno attraverso la procedura DASM.

La domanda deve essere prodotta entro il mese successivo a quello di assunzione o trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ovvero la prima denuncia contributiva DASM utile.

Per le assunzioni già avvenute la scadenza è il prossimo 16 dicembre 2021, ovvero la denuncia riferita al mese di novembre.

La procedura DASM e le relative istruzioni saranno rese disponibili entro i termini per la presentazione della denuncia riferita alla mensilità di settembre 2021.

Assunzioni giornalisti INPGI, pubblicata la circolare che attua la legge di Bilancio 2021

Si aggiunge un ulteriore tassello alle agevolazioni per i giornalisti assicurati INPGI.

Con la circolare numero 11 del 22 settembre 2021 viene data attuazione a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021 e, nello specifico, dall’art. 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2020, numero 178.

Nella prima parte il comma prevede quanto segue:

“Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.”

In altre parole, il documento di prassi rende effettiva la parità di trattamento dei giornalisti assicurati presso l’INPGI e degli altri lavoratori.

L’ultimo passaggio per rendere operativa la misura sarà la messa a disposizione dell’apposita procedura DASM e delle relative istruzioni, che l’Istituto si è impegnato a fornire entro i termini per la presentazione della denuncia riferita alla mensilità di settembre 2021.

Nel documento di prassi sono però già state fornite le istruzioni per i datori di lavoro che intendono beneficiare degli incentivi per le assunzioni.

La procedura prevede un doppio binario:

  • per le nuove assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo indeterminato la domanda deve essere prodotta entro il mese successivo a quello dell’assunzione o trasformazione;
  • per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo indeterminato già effettuate nel corso del 2021, l’istanza deve essere prodotta entro la scadenza del 16 dicembre 2021, ovvero il termine per la denuncia riferita al mese di novembre.

Assunzioni giornalisti INPGI: le agevolazioni applicabili

Quali sono le agevolazioni applicabili ai giornalisti iscritti all’INPGI? Come ricapitolato nella stessa circolare vengono estese le misure di salvaguardia e incremento dell’occupazione previste per la generalità dei lavoratori, con il via libera del CdA INPGI numero 21 del 14 aprile scorso.

L’ulteriore passaggio per l’attuazione è stato richiamato nella circolare stessa:

“Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 9193 del 18 agosto 2021, ha preso atto delle misure agevolative applicabili individuate con la predetta delibera INPGI e - considerata l’assenza di aggravio di spesa per l’Istituto e di effetti negativi nel bilancio attuariale della Gestione - non ha formulato osservazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 509/94.”

Nello specifico le agevolazioni previste sono le seguenti:

  • sgravio contributivo, già previsto dall’art. 10 della legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo (articolo 4 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • agevolazione contributiva per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi (articolo 4, commi da 8 a 10, della legge 28/06/2012, n. 92);
  • agevolazione contributiva per le aziende che assumono donne disoccupate da più di 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea [regolamento (CE) n. 800/2008] ovvero donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti (articolo 4, comma 11, della legge 28/06/2012, n. 92);
  • esonero contributivo per sostenere l’occupazione femminile, effettuato in via sperimentale nel biennio 2021-2022 (articolo 1, commi 16 e 19, della legge 30/12/2020, n. 178);
  • esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27/12/2017, n. 205);
  • esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30/12/2020, n. 178);
  • incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS (articolo 4, comma 3, della legge 19/06/1993 n. 236);
  • incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica (riduzione capacità lavorativa) (articolo 10 del D.lgs 14/09/2015, n. 151);
  • incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità intellettiva e psichica (articolo 10 del D.lgs 14/09/2015, n. 151);
  • incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della indennità di disoccupazione (articolo 2 comma 10 bis della legge 28/06/2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, c. 5, lettera b) del D.L. 76/2013);
  • incentivo per l’assunzione di detenuti o internati (articolo 4, legge 8/11/1991, n. 381 e articolo 2, legge 22/06/2000, n. 193 (DM 148/2014);
  • contratto di rioccupazione (art. 41 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – convertito in L. n. 106/2021).

Per tutte le agevolazioni in questione valgono le stesse regole e gli stessi requisiti previsti dalle disposizioni citate.

Gli incentivi, come precisa l’Istituto, non riguardano:

  • le quote di contribuzione a carico del giornalista;
  • il contributo infortuni;
  • i contributi di derivazione contrattuale;
  • i contributi a carattere solidale, quali il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9 bis del D.L. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla regolarità di contribuzione previdenziale all’assenza di violazioni delle condizioni di lavoro e degli obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

La misura rientra inoltre nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno delle conseguenze dell’emergenza coronavirus.

Assunzioni giornalisti INPGI: l’esonero contributivo per giovani under 35

Tra le agevolazioni che vengono estese anche ai giornalisti iscritti all’INPGI c’è la misura che prevede lo sgravio contributivo per le prime assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero dei contributi è previsto dall’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e è riconosciuto nella misura del 100 per cento.

Il periodo agevolativo massimo è di 3 anni e il limite annuo consentito è di 6.000 euro.

Tale misura era già stata resa operativa per la generalità dei lavoratori iscritti all’INPS, con la circolare numero 56 del 12 aprile 2021.

A distanza di oltre cinque mesi anche i datori di lavoro, che assumono o hanno assunto giornalisti che rientrano nei requisiti previsti dalla legge, hanno a disposizione le istruzioni per fare domanda della misura agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2021 e in vigore dallo scorso 1° gennaio.

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