Assegno unico e reddito di cittadinanza, dall’INPS le istruzioni sul pagamento

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Assegno unico per i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, arrivano con la circolare INPS n. 53 del 28 aprile 2022 le istruzioni specifiche sul pagamento. Ad aprile la prima quota, ma in alcuni casi sarà necessario inviare un autodichiarazione specifica sul possesso dei requisiti.

Assegno unico e reddito di cittadinanza, dall'INPS le istruzioni sul pagamento

Assegno unico e reddito di cittadinanza: con la circolare INPS n. 53 del 28 aprile 2022 arrivano le istruzioni specifiche sul pagamento della prestazione spettante.

La quota supplementare riconosciuta a titolo di assegno unico ai titolari del reddito di cittadinanza è erogata in automatico, senza necessità di presentare domanda, e il diritto a beneficiarne decorre dal mese di marzo con pagamento ad aprile.

Non tutti però riceveranno in automatico il pagamento dell’assegno unico senza ulteriori adempimenti.

Come indicato dalla circolare INPS del 28 aprile, dovranno essere comunicate tramite il modello Rdc-Com/AU le informazioni relative al nucleo percettore del reddito di cittadinanza non in possesso dell’Istituto, in quanto non indicate nella domanda o non presenti nelle banche dati.

Lo stesso modello sarà inoltre necessario per l’accesso alle maggiorazioni dell’importo riconosciuto ai nuclei in cui ambedue i genitori lavorano e a quelli con ISEE fino a 25.000 euro beneficiari, fino allo scorso anno, degli assegni al nucleo familiare.

Assegno unico e reddito di cittadinanza, dall’INPS le istruzioni sul pagamento

Partito dal 1° marzo 2022, il pagamento dell’assegno unico spetta anche ai nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza, se in possesso dei requisiti richiesti.

Sia il requisito relativo alla residenza, cittadinanza e soggiorno che quello concernente il pagamento delle imposte sui redditi si intendono assorbiti dalle condizioni previste per l’accesso al reddito di cittadinanza.

Per quel che riguarda l’individuazione dei beneficiari, ossia i figli minorenni a carico, maggiorenni fino a 21 anni e con disabilità, senza limiti di età, l’INPS procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari che hanno diritto all’assegno unico, sulla base delle informazioni contenute nella DSU presentata ai fini dell’ISEE ordinario, corrente o minorenni.

Nessuna domanda specifica è quindi richiesta ai nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, e a confermarlo è la circolare INPS n. 53 del 28 aprile 2022.

Il documento specifica inoltre che verranno effettuati appositi controlli sulla composizione del nucleo familiare, incrociando i dati dichiarati ai fini ISEE con quelli disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni.

Se in linea generale l’assegno unico è riconosciuto in automatico, senza necessità di fare domanda, regole specifiche sono previste per i genitori separati, divorziati o naturali non conviventi.

In tal caso l’INPS specifica che il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore del reddito di cittadinanza, al fine del pagamento in parti uguali dell’assegno unico e universale dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50 per cento dell’importo totale, mentre il restante 50 per cento sarà corrisposto mediante accredito sulla card RdC al genitore del nucleo beneficiario della prestazione.

Circolare INPS numero 53 del 28 aprile 2022
Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021. Istruzioni contabili

Pagamento dell’assegno unico in automatico da marzo, prima quota ad aprile

Per quel che riguarda l’erogazione dell’assegno unico, la circolare INPS evidenzia che il diritto decorre a partire dal mese di marzo 2022, e che per i percettori del reddito di cittadinanza il primo pagamento è effettuato nel mese di aprile.

La decorrenza immediata del pagamento sarà garantita ai nuclei familiari le cui informazioni sono già a disposizione dell’Istututo, in quanto presenti nella domanda per il reddito di cittadinanza o desumibili dalle banche dati INPS.

Per i restanti nuclei familiari, l’attesa si fa più lunga.

Il pagamento della quota integrativa a titolo di assegno unico avverrà solo dopo aver inviato il modello Rdc-Com/AU, un’autocertificazione specifica la cui disponibilità sarà comunicata con successivo messaggio INPS.

Assegno unico e reddito di cittadinanza, pagamento dopo l’autocertificazione INPS con modello Rdc-Com/AU

Un tassello importante della circolare INPS n. 53/2022 riguarda quindi i nuclei familiari le cui informazioni non sono già state integralmente comunicate all’Istituto mediante la domanda di accesso al reddito di cittadinanza, o qualora i dati non siano presenti nelle banche dati.

In tal caso, sarà necessario presentare il modello Rdc-Com/AU per autocertificare le informazioni relative al nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza. La messa a disposizione del modello sarà comunicata con successivo messaggio.

In particolare, il richiedente o un altro componente del nucleo familiare dovrà certificare la presenza di una delle seguenti condizioni necessarie per beneficiare dell’assegno unico:

  • presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs n. 230/2021);
  • presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, del D.lgs n. 230/2021);
  • presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, del D.lgs n. 230/2021);
  • presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del D.lgs n. 230/2021);
  • presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
  • presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
  • indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (articolo 6, comma 4, e articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 230/2021). Dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
  • esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

La presentazione del modello Rdc-Com/AU non sarà richiesta ai nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza nei quali siano presenti i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della DSU ai fini ISEE, con uno o più figli a carico minorenni o maggiorenni con disabilità.

Modello Rdc-Com/AU anche per alcune maggiorazioni dell’assegno unico

Quel che appare evidente leggendo la circolare dell’INPS è che l’attribuzione dell’assegno unico con il reddito di cittadinanza è meno automatica di quanto sembri.

Il modello Rdc-Com/AU, tra l’altro non ancora disponibile, servirà anche per ottenere alcune delle maggiorazioni spettanti sull’importo base dell’assegno unico.

L’invio sarà obbligatorio per percepire l’importo aggiuntivo spettante qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

Autocertificazione necessaria, inoltre, anche per la maggiorazione riconosciuta ai nuclei con ISEE fino a 25.000 euro nei quali uno dei componenti ha percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare.

La pubblicazione del modello Rdc-Com/AU diventa quindi centrale, non solo per chi ancora non ha ricevuto il pagamento della prestazione spettante ma anche nei casi di mancata erogazione delle maggiorazioni.

Si attende dunque un apposito messaggio da parte dell’INPS per chiudere il cerchio delle istruzioni operative necessarie.

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