L’assegno al coniuge corrisposto una tantum è indeducibile ai fini IRPEF

Non è deducibile dall'Irpef l'assegno all'ex coniuge corrisposto una tantum: così ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29178 del 12 novembre 2019.

L'assegno al coniuge corrisposto una tantum è indeducibile ai fini IRPEF

Gli assegni all’ex coniuge corrisposti in un’unica soluzione non sono deducibili ai fini dell’IRPEF, poiché costituiscono una forma di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato diversa rispetto agli assegni periodici, per i quali il Legislatore fiscale ha invece espressamente previsto la deducibilità.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29178/2019.

Corte di Cassazione - sentenza n. 29178 del 12 novembre 2019
Non è deducibile ai fini IRPEF l’assegno all’ex coniuge corrisposto una tantum

La decisione - Con apposito avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate aveva proceduto a rettificare il reddito imponibile del contribuente per il recupero a tassazione dell’onere relativo al versamento, una tantum, effettuato a favore della ex moglie, in esecuzione dell’atto di transazione stipulato tra le parti nel corso della loro causa di separazione giudiziale.

Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’atto impositivo, accolto sia in primo che secondo grado. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR affermando l’indeducibilità, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, del componente positivo dal reddito imponibile per difetto del carattere della “periodicità dell’attribuzione patrimoniale”, oltre che per la mancata previsione del relativo titolo in un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.

In particolare, a parere dell’Ufficio, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’assegno in questione, non erogato periodicamente, ma pagato una tantum, fosse comunque deducibile ai sensi del citato art. 10, che invece così recita:

“dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: [...] c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.”

Il motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità che, decidendo nel merito, hanno rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

Si premette che nella controversia in commento l’assegno è stato corrisposto una tantum, “a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell’assegno di mantenimento” dal contribuente accertato alla moglie, a seguito di un accordo raggiunto tra i coniugi nell’ambito della causa di separazione giudiziale.

Sul punto la Corte ribadisce che, ai fini della deducibilità dell’onere sostenuto dal contribuente, rileva soltanto l’assegno periodico e non anche a quello corrisposto in unica soluzione al coniuge, nella misura in cui risulta da provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il Collegio ha precisato che:

“tale differente trattamento - come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 - è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta né irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva.”

In altre parole, non è consentita la deducibilità dal reddito dell’assegno corrisposto in un’unica soluzione perché costituisce una forma di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differente per natura giuridica, struttura e finalità dall’assegno periodico

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network