La Legge di Bilancio 2021 prevede diverse agevolazioni fiscali e finanziarie per le aziende. Ecco un excursus di alcuni importanti interventi normativi in aiuto agli amministratori alle prese con dati di bilancio 2020, fortemente provati dalla pandemia.

La Legge di Bilancio 2021 non avrà particolari ripercussioni numerarie nel bilancio di esercizio 2020 delle aziende, se non per la possibilità di rivalutare anche i beni immateriali come riportato al comma 83 dell’articolo 1 e del quale accenneremo più avanti.
Ritengo comunque utile riassumere alcuni dei provvedimenti legislativi di quest’ultimo anno per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia in atto e del conseguente stato di emergenza.
Legge di Bilancio 2021: proroga di un anno del processo di ammortamento contabile dei cespiti materiali ed immateriali
Partiamo dall’articolo 60 del cd Decreto Agosto (Decreto Legge numero 104/2020) che al comma 7-bis afferma quanto segue:
“I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”
Il fatto di poter sospendere il processo di ammortamento è già un primo “aiuto” al sostegno del risultato economico dell’anno sgravato di questa voce di costo.
Se ciò non bastasse ecco il paragrafo 23 dell’OIC 11 circa i criteri di valutazione delle poste del bilancio di esercizio:
“Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.”
Gli altri interventi del Decreto Liquidità e del Decreto Agosto per il sostegno dei bilanci 2020 delle aziende
Per aziende provate economicamente e finanziariamente da un esercizio caratterizzato dai riflessi della Pandemia in atto un problema non di poco conto ma grazie all’articolo 7 del Decreto Liquidità (Decreto Legge numero 23/2020) qui di seguito riportato
“Art. 7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106.
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.“
Potremo quindi eccezionalmente evitare di dover intervenire disapplicando gli ordinari criteri di valutazione senza quindi dover svalutare valori di imposte anticipate, immobilizzazioni ecc.
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel 2021
Se anche questo non potrà essere sufficiente ecco altra “ciambella di salvataggio” lanciata dal Decreto Agosto:
Art. 110 Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020
“I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.
Non sto qui a riportare gli ulteriori dettagli della norma citata ma è di utile conoscenza il seguente comma aggiunto dall’articolo 1 comma 83 della Legge di Bilancio 2021:
“Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”
Questo addendum alla norma originaria estende la possibilità di rivalutazione alle altre attività immateriali prima non contemplate, in questo caso però solo a titolo oneroso, pagando una imposta sostitutiva pari al 3% in tre anni senza interessi.
Anche per queste voci dell’attivo patrimoniale la contropartita del maggior valore iscritto potrà essere il conto “Riserva da Rivalutazione” utile a coprire possibili perdite anche pregresse e migliorare gli indici di bilancio.
Agevolazioni finanziarie per far fronte alle eventuali perdite e riduzioni di capitale risultanti dal bilancio di esercizio 2020
Se malgrado questi artifici “salva bilancio” introdotti dal Legislatore il risultato di esercizio chiuderà con un risultato negativo tale da ridurre il capitale sotto il minimo di legge, ecco l’articolo 6 del Decreto Liquidità come aggiornato dal comma 266 della Legge di Bilancio 2021:
“Art. 6 – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)
1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”
Tale norma consente di posticipare a tempi migliori, nella nuova formulazione del testo limitati comunque entro il quinto esercizio successivo, la necessità di dover ricapitalizzare l’impresa.
Non è tutto oro quel che luccica
Come avrete letto Governo e Parlamento, parallelamente ad altri strumenti ben noti quali crediti di imposta, contributi a fondo perduto, facilitazioni dei crediti, ed altri, hanno messo in campo strumenti che permettono di poter formalmente “abbellire” questo primo documento di bilancio palesemente influenzato dalla pandemia.
Peccato però che il bilancio non sia solo un documento rappresentativo dell’andamento dei fatti di gestione ad uso interno, ma abbia anche un ruolo informativo nei confronti dei soggetti esterni all’impresa ed interessati all’andamento di questa, i cosiddetti “stakeolders” termine che, come riporta l’enciclopedia Treccani, identifica in
“Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un’organizzazione”
Rammentando che la Nota Integrativa al Bilancio 2020 dovrà contenere le informazioni relative a:
1. gli effetti della pandemia da COVID-19 nell’andamento di gestione quali, a mero esempio, il periodo di chiusura forzata, la riduzione degli ordinativi, la difficoltà riscontrate nel cash flow e le azioni che l’impresa ha posto in atto per superare la crisi;
2. la descrizione dei fattori di rischio e dei piani aziendali utili a fronteggiare le incertezze del momento;
3. gli effetti economici e finanziari sul bilancio della eventuale mancata contabilizzazione degli ammortamenti;
4. la separata indicazione delle perdite maturate nell’esercizio 2020 delle quale si è valutato utile il rinvio di ogni decisione;
5. la capacità dell’impresa di garantire una continuità aziendale nel periodo relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Nell’attuale contesto economico così fortemente influenzato dalla pandemia da Covid è chiaro che non sarà facile il confronto con gli stakeolders dell’impresa quali:
- il sistema bancario già alle prese con insolvenze crescenti e gli indici di Basilea da dover rispettare,
- i fornitori anch’essi alle prese con le stesse vicissitudini della impresa e quindi prudenti nel concedere credito alla propria clientela,
- i soggetti terzi potenziali soci e finanziatori di progetti ed iniziative di sviluppo delle attività della azienda.
Tutte figure capaci di leggere tra le righe i documenti di bilancio, a prescindere dal fatto che la Nota Integrativa possa contenere le corrette informazioni sopra elencate ovvero sia un mero copia incolla dei preimpostati modelli di testo presenti all’interno dei sw gestionali.
Insomma utili “Fiocchetti di Stato” che saranno davvero di breve respiro, salvo che non vengano successivamente affiancati da un forte sostegno alla ripresa.
Ricordiamocelo...
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La “coperta di Stato” ai bilanci 2020