Niente agevolazioni fiscali per la ONLUS che organizza corsi per disoccupati

Emiliano Marvulli - Imposte

Non spettano le agevolazioni fiscali alla ONLUS che organizza corsi di formazione per disoccupati. Con l'ordinanza n. 16756 del 6 agosto 2020 la Corte di Cassazione si sofferma sulla nozione di svantaggio ai fini dell'accesso al regime fiscale agevolato.

Niente agevolazioni fiscali per la ONLUS che organizza corsi per disoccupati

La società che organizza corsi di formazione a favore di disoccupati non può godere del regime agevolativo ai fini IRES perché requisito necessario, per godere dei benefici fiscali, è l’esercizio di un’attività rivolta a favore di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti o per situazioni di degrado ed emarginazione sociale.

Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 16756 depositata il 6 agosto 2020.

Corte di Cassazione - ordinanza n. 16756 del 6 agosto 2020
Niente agevolazioni fiscali per la ONLUS che organizza corsi per i disoccupati

La sentenza - Nella presente controversia la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva respinto il ricorso proposto da una società dopo la notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA IRPEG IRAP.

Con l’atto de qua l’Agenzia delle entrate aveva accertato maggiori imposte, contestando all’ente di non aver rispettato le disposizioni regolanti le ONLUS e la conseguente tassazione agevolata, dovendo quindi inquadrarsi l’attività svolta in ordinaria attività commerciale.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, lamentando in via principale violazione e falsa applicazione dell’art. 10, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 460/1997, per avere la CTR affermato che lo stato di disoccupazione dei corsisti, partecipanti ai corsi organizzati dalla contribuente, non costituiva una condizione di svantaggio in materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato tale motivo e ha rigettato il ricorso. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e di altre imposte indirette i soggetti interessati devono chiedere l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), presentando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

A tal riguardo l’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 prevede quale requisito per l’iscrizione all’anagrafe delle O.N.L.U.S. l’esercizio di attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati, riconosciuti tali in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In merito alla nozione di “svantaggio” prevista dalla norma, la Corte di Cassazione individua categorie di persone “in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale”, quali:

  • i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
  • i tossicodipendenti;
  • gli alcolisti;
  • gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
  • i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
  • i profughi; gli immigrati non abbienti.

Se, pertanto, l’unica condizione di svantaggio, accertata sulla maggioranza dei corsisti partecipanti ai corsi organizzati dall’associazione, è costituita dallo status di disoccupato rilasciato dall’ufficio di collocamento, non può ravvisarsi la condizione di svantaggio prevista dalla norma per agevolare l’attività della ONLUS attraverso un regime fiscale agevolativo.

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