Agevolazioni “Tremonti Ambiente” solo se il credito è stato richiesto in dichiarazione

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Agevolazioni “Tremonti Ambiente”: si può ripartire il credito d'imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma deve essere stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi, anche integrativa

Agevolazioni “Tremonti Ambiente” solo se il credito è stato richiesto in dichiarazione

È consentito al contribuente ripartire il credito d’imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui esso è maturato, anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, tra cui che non si sia verificata una decadenza.

Agevolazioni “Tremonti Ambiente” al centro dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 23877 del 2023

Il giudizio che analizziamo oggi - tratto dalla datata ma sempre attuale Ordinanza n. 23877/2023 della Corte di Cassazione - verte sul ricorso proposto da una società avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate formatosi sull’istanza di rimborso, presentata con riferimento alle imposte pagate negli anni dal 2012 al 2014 in relazione alle spese sostenute nel 2010 per realizzare un impianto fotovoltaico.

È opportuno evidenziare che la società non ha richiesto di fruire dell’agevolazione fiscale in relazione ai costi sostenuti per l’impianto fotovoltaico nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010, in cui la spesa è stata sostenuta, in considerazione dell’incertezza normativa che sussisteva circa la cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni tributarie.

A seguito dei chiarimenti normativi intervenuti, ha quindi ripartito il costo sostenuto negli anni dal 2012 al 2014, in relazione ai quali ha presentato a tal fine dichiarazioni integrative dei redditi ed ha domandato di fruire dell’agevolazione e conseguire il rimborso.

La società tuttavia non ha proposto una dichiarazione integrativa in relazione all’anno 2010. Ciononostante la stessa riteneva di aver diritto al rimborso stante il disposto di cui all’art. 6, commi da 16 a 19, della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), la quale aveva previsto che le piccole e medie imprese, operanti in regime di contabilità ordinaria, avessero diritto a non conteggiare nel reddito imponibile le spese sostenute per il miglioramento ambientale.

L’agevolazione in argomento è conosciuta come “Tremonti ambientale” o “detassazione ambientale” ed è introdotta dall’art. 6 commi da 13 a 19 della L. 388/2000 e abrogata dall’art. 23 comma 7 del DL 83/2012 a decorrere dal 26 giugno 2012.

L’agevolazione prevedeva la detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese in contabilità ordinaria destinata a investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012. I beneficiari potevano effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile pari all’eccedenza degli investimenti ambientali realizzati nel periodo d’imposta rispetto alla media di quelli effettuati nei due periodi d’imposta precedenti.

Il ricorso è stato respinto dalla CTP, che ha ritenuto che la società fosse decaduta dalla possibilità di richiedere il rimborso. Di parere opposto la CTR, che ha accolto l’appello della società.

Agevolazioni “Tremonti Ambiente”, via libera con la richiesta del credito in dichiarazione

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, lamentando violazione dell’art. 2, comma 8 bis, del Dpr n. 322 del 1998, nella formula vigente ratione temporis, e dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000, per non avere la CTR rilevato che la contribuente è decaduta dalla possibilità di richiedere il rimborso, non avendo mai presentato una dichiarazione dei redditi integrativa in relazione all’anno 2010, nel corso del quale è stata sostenuta la spesa che avrebbe originato il diritto alla restituzione per effetto dell’accesso all’agevolazione fiscale.

In buona sostanza l’Agenzia delle entrate critica la CTR per non aver rilevato che, in assenza della presentazione di una dichiarazione integrativa dei redditi con riferimento all’anno 2010, anno in cui la spesa è stata sostenuta ma non è stato domandato l’accesso al beneficio fiscale invocato, la società deve considerarsi decaduta dalla possibilità di proporre l’istanza di rimborso.

Di conseguenza devono considerarsi inammissibili le richieste di rimborso proposte dalla contribuente in relazione agli anni successivi, in cui la spesa è stata ripartita ed in relazione ai quali le dichiarazioni integrative sono state presentate.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso.

I giudici di legittimità hanno precisato che è consentito al contribuente ripartire il credito d’imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, tra cui che non si sia verificata una decadenza.

Nel caso di specie le somme spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di cui si domanda il rimborso, non sono state indicate al fine di fruire dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2010 dalla società, neppure mediante dichiarazione integrativa, e quindi non potevano essere ripartite negli anni successivi al fine di conseguirne il rimborso.

Da qui la cassazione della sentenza e il rigetto del ricorso originariamente proposto dalla società.

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