L’agevolazione prima casa in caso di successione o donazione

Marcello Maiorino - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Dall'analisi della normativa di riferimento a una carrellata di regole che riguardano alcuni casi concreti: l'agevolazione prima casa in caso di successione o donazione

L'agevolazione prima casa in caso di successione o donazione

In caso di successione e donazione l’agevolazione riguarda le imposte ipocatastali, dovute in misura fissa.

Dopo avere trattato delle agevolazioni prima casa applicabili agli atti a tiolo oneroso, e pertanto soggetti ad imposta di registro, il seguente approfondimento è calibrato sulle agevolazioni prima casa applicabili in caso di atti a titolo gratuito derivanti da successione “mortis causa”
e donazione.

La disciplina agevolativa prima casa in caso di successione e donazione

L’articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000, prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti immobiliari derivanti da successione e donazione quando in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima casa dalla nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 (cd. TUR).

Deve trattarsi innanzitutto, come previsto dall’articolo 1 della Tariffa, di case di abitazione diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

In base alla nota II bis:

  • l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano (lettera a);
  • l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile (lettera b);
  • l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (lettera c).

Il successivo comma 4 dell’articolo 69 della legge n. 342/2000 prevede che...

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