Acconto Iva split payment 2017: le regole per il calcolo

Redazione - IVA

Acconto Iva per i soggetti in split payment: in vista della scadenza 27 dicembre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28/E con le istruzioni per il calcolo. Ecco le regole.

Acconto Iva split payment 2017: le regole per il calcolo

Acconto Iva per soggetti in split payment: le istruzioni per il calcolo sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E pubblicata il 15 dicembre 2017.

Le modalità di calcolo dell’acconto Iva 2017 con metodo storico illustrate dall’Agenzia delle Entrate riguardano soltanto i soggetti che a partire dal 1° luglio 2017 e per effetto delle modifiche introdotte dal DL 50/2017 sono sottoposti al meccanismo di split payment.

La scadenza per effettuare il versamento dell’acconto Iva è ormai vicina ed è fissata al 27 dicembre 2017. Le regole per i soggetti tenuti ad applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti arrivano a chiarire gli ultimi dubbi per intermediari e contribuenti.

Sulla base di quanto previsto dalla relazione illustrativa al DM del 27 giugno 2017 e come già chiarito con la circolare n. 27/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’acconto Iva per le PA e per le società controllate sottoposte al meccanismo dello split payment deve essere calcolato tenendo conto anche dell’imposta già versata direttamente ovvero a seguito di liquidazione periodica

Di seguito tutte le regole per il calcolo dell’acconto Iva split payment chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017.

Acconto Iva split payment 2017: le regole per il calcolo

La circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata in vista della scadenza per il versamento dell’acconto Iva del 27 dicembre 2017, ricorda che l’anticipo del versamento d’imposta è dovuto per i contribuenti mensili in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno e, per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).

Il calcolo dell’acconto Iva può essere effettuato con tre diversi metodi: storico, previsionale e analitico.

Per i soggetti in split payment sono previste regole specifiche: le PA e le società sottoposte al meccanismo di scissione dei pagamenti:

devono tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972”.

Si mette di seguito a disposizione la circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate - circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017
Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate con le regole sul calcolo dell’acconto Iva 2017 per i soggetti in split payment

Acconto IVA per i soggetti in split payment

Per i soggetti in split payment le modalità di calcolo dell’acconto Iva sono influenzate dalle regole previste dal DM 23 gennaio 2015, così come modificato dai successivi Decreti Ministeriali del 27 giugno e del 13 luglio 2017.

Secondo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2017, l’art. 5, comma 2-bis del DM stabilisce che:

“I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all’art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto”.

I soggetti che versano l’Iva separatamente ai sensi del nuovo comma 01 del DM 25 gennaio 2015 dovranno effettuare un ulteriore versamento d’imposta tenendo conto anche di quella già assoggettata al meccanismo dello split payment. Per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1, l’acconto Iva va calcolato su un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo.

In base a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, le PA e Società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell’imposta versata direttamente (soggetti di cui al comma 01 dell’art. 5 del DM) ovvero dell’imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui al comma 1 dell’art. 5 del DM).

L’acconto Iva dovrà essere determinato unitariamente e i soggetti tenuti al versamento entro la scadenza del 27 dicembre 2017 dovranno effettuare un unico pagamento dell’acconto tenuto conto anche dell’Iva dovuta in split payment.

Calcolo acconto Iva 2017

Nel caso di prima applicazione dello split payment e in riferimento al calcolo dell’acconto Iva con metodo storico, la circolare dell’Agenzia delle Entrate dispone che:

“per l’anno 2017 i soggetti di cui all’art. 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all’art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell’anno precedente, dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.”

Quindi, nel caso di applicazione del metodo storico:

  • le PA e le società che versano separatamente l’Iva da split payment dovranno effettuare un nuovo versamento dell’acconto Iva da calcolare sulla base dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017;
  • le PA e le società che annotano le fatture dovranno calcolare l’acconto Iva sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che i soggetti passivi Iva (Pubbliche Amministrazioni) che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, ove determinato con metodo storico, non dovranno, invece, fare riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative all’anno 2016, dell’imposta assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti.

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