Richiesta documentale: le conseguenze dell’inadempimento non sono univoche

Emiliano Marvulli - Imposte

Nell'accertamento tributario, se la richiesta di documenti è avanzata con apposito questionario, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto e i documenti non sono utilizzabili in sede amministrativa e contenziosa. Lo spiega la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 36500 del 13 dicembre 2022. Fa eccezione il caso in cui l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile al contribuente

Richiesta documentale: le conseguenze dell'inadempimento non sono univoche

In tema di accertamento tributario, qualora la richiesta di documenti sia avanzata con apposito questionario, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità dei documenti in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non provi, in sede di produzione del ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nel caso di richiesta avanzata in sede di attività ispettiva, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo qualora l’inadempimento si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull’amministrazione finanziaria.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 36500 del 13 dicembre 2022.

La sentenza

La vicenda prende le mosse dal ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA emesso dall’Agenzia delle entrate, che ha escluso la deducibilità di alcuni costi per non aver prodotto il contribuente il relativo supporto documentale.

Il giudizio è giunto in dinanzi alla CTR che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria.

L’Ufficio erariale ha quindi impugnato la decisione d’appello contestando la violazione dell’articolo 33 DPR n. 600 del 1973 e dell’articolo 52 DPR numero 633 del 1972 per non avere il contribuente ritualmente esibito la documentazione della quale si è tenuto conto in sede giudiziale.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza perché la Parte ricorrente non ha provato i presupposti applicativi dell’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973: infatti, pur evocando il rifiuto interposto dalla contribuente, non ha chiarito la modalità in cui esso si sarebbe estrinsecato.

Per meglio motivare la decisione la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario (art. 32 DPR 600/1973 e art . 51 del DPR 633/1972) da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica (art. 33 d.P.R. n. 600 cit.e art. 52 del d.P.R. n. 633 cit.).

A riguardo, fermo restando che in entrambi i casi l’amministrazione deve dimostrare che vi è stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, le conseguenze del rifiuto sono differenti.

In caso di richiesta mediante questionario, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto della sua produzione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato.

Nel caso, invece, di richiesta avanzata in sede di attività ispettiva la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull’amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, non avendo l’Ufficio erariale esplicitato la sussistenza di alcuno dei presupposti alla base dell’operatività delle norme sul rifiuto, è stata esclusa in radice l’accoglibilità della censura.

Da qui il rigetto del motivo di doglianza con rinvio alla corte di merito di secondo grado in diversa composizione.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 36500 del 13 dicembre 2022
Nell’accertamento tributario, se la richiesta di documenti è avanzata con apposito questionario, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto. Di conseguenza i documenti non sono utilizzabili in sede amministrativa e contenziosa. Eccezione all’inutilizzabilità è il caso in cui il contribuente provi, in sede di produzione del ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile.

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