Valutazione antiabuso di una riorganizzazione aziendale: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Cristina Cherubini - Società di capitali

L'agenzia delle entrate ha chiarito un aspetto molto importante riguardate un'eventuale valutazione antiabuso riscontrabile a fronte di una riorganizzazione aziendale attuata mediante il conferimento contestuale di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione.

Valutazione antiabuso di una riorganizzazione aziendale: il parere dell'Agenzia delle Entrate

L’interpello numero 170/2020 sottoposto da una Società per azioni all’Agenzia delle Entrate è di grande interesse sia da un punto di vista di rispetto dell’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto e sull’inerenza da un punto di vista fiscale relativa al valore da attribuire alle partecipazioni da conferire, che sull’applicazione o meno delle imposte di registro e di transazioni, sulla base di quanto disciplinato dall’articolo 11, comma 1, lett. c) della legge 27 luglio 2000, n. 212 e articolo 177, comma 2, del TUIR.

La riorganizzazione aziendale, così come esposta in questo interpello, vede la creazione di una holding di famiglia avente la forma di società di capitali, alla quale trasferire le azioni. Più precisamente, gli Istanti ai sensi dell’articolo 2465 codice civile conferiranno complessivamente per il 57,277 per cento, in capitale sociale e sovrapprezzo delle azioni della Società, costituente la maggioranza assoluta del capitale di quest’ultima, ricevendo in contropartita proporzionali quote della Holding.

Si tratta quindi di un conferimento da parte di persone fisiche partecipazioni, per una quota del 57, 27 con la quale essi detengono la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società.

Il quesito posto dagli Istanti è il seguente:

in particolare sull’abuso del diritto alla fattispecie rappresentata, si chiede chiedendo un parere sulla correttezza "sotto il profilo fiscale, del metodo di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da conferire e delle modalità di determinazione degli importi dei conferimenti da destinare a capitale sociale e a sopraprezzo azioni, oltre alla conferma che al conferimento sia applicabile l’imposta di registro in misura fissa e che esso rientri nei casi di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie come disciplinata dal DM 21 febbraio 2013

La determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da conferire

L’interpretazione proposta dagli istanti pone la questione della determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da conferire in linea con quanto esposto dalle disposizioni fiscali vigenti e con le posizioni interpretative di prassi.

In particolare, gli Istanti ritengono che «all’operazione si applica l’articolo 177, comma 2 del TUIR (cosiddetto»realizzo controllato") posto che:

  • gli azionisti conferenti e la conferitaria sono soggetti residenti;
  • per effetto del conferimento, complessivamente rappresentativo del 57,277 per cento del capitale sociale della Società, la conferitaria ne acquisirà la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale sociale, che attribuisce la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile".

Su questo punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa sottolineando che l’articolo 177 del TUIR - applicabile è anche ai soggetti privati non imprenditori, con il quale si stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. «scambiata»), ai sensi dell’articolo 2359, o incrementa la percentuale di controllo, "sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento".

Il requisito del controllo previsto al citato potrà essere quindi validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita a patto che tale acquisizione avvenga «uno actu», attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione e deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata.

Potrebbe verificarsi una neutralità indotta, data dalla non emersione di plusvalenze, creata dal metodo di valutazione delle azioni o quote conferite.

Le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, espone su tale aspetto la seguente delucidazione

"si ritiene che l’operazione di conferimento rappresentata non appare idonea a produrre un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell’ordinamento, né con la ratio della norma applicata"

La neutralità fiscale assume in questo caso un aspetto legislativamente permesso e legato strettamente agli intenti di riorganizzazione aziendale fatti meramente con un obiettivo di governance.

La neutralità delle imposte di registro e trasferimento

Un’altra problematica sollevata dagli istanti era relativa all’esenzione dal pagamento dell’imposta di transazioni, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,nel nostro ordinamento, e della misura fissa di attribuzione dell’imposta di registro, su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate si è esposta affermando che “si ritiene che la prospettata operazione di conferimento delle partecipazioni da parte degli Istanti non comporta il conseguimento di un vantaggio d’imposta indebito”.

L’applicazione dell’imposta di registro dovrà quindi essere nella misura fissa di euro 200 mentre per quanto riguarda l’imposta sulle transazioni finanziarie, l’agenzia di trova d’accordo con quanto affermato dagli Istanti, si ritiene infatti che l’operazione di riorganizzazione prospettata rientri nei casi di esclusione.

I casi di esclusione dal pagamento dell’imposta sulle transazioni sono disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013, e si ammettono tra le ragioni anche quelle di seguito riportate:

  • non si applica alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359,o a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale.

L’operazione di riorganizzazione aziendale se fatta quindi conferendo azioni o quote volte al raggiungimento del controllo della società, non rappresenta in questi termini un’operazione di elusione del diritto, ed è quindi soggetta in misura fissa all’imposta di registro ma non a quella delle transazioni.

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