Dall’abrogazione della mediazione alla conciliazione il passo è breve

Facciamo il punto sulle ultime novità relative ad autotutela, mediazione e conciliazione

Dall'abrogazione della mediazione alla conciliazione il passo è breve

Come è ormai noto, il Dlgs n. 219/2023 è intervenuto sull’istituto dell’autotutela, prevedendo da una parte l’autotutela obbligatoria disciplinata dall’articolo 10-quater, comma 1 dello stesso:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
  • errore sul presupposto d’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza).

Dall’altra parte, ha introdotto, sempre nell’ambito della Legge n. 212/2000, l’articolo 10-quinquies, che al comma 1 indica i casi di autotutela facoltativa (presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definiti).

Atti che spesso impattavano sulla mediazione di cui all’art. 17-bis, del Dlgs n. 546/1992.

Per effetto di quanto adesso previsto dall’art. 2, comma 3, lett.a), del Dlgs n. 220/2023, “a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto”, è abrogato l’art. 17-bis, del Dlgs n. 546/92.

In pratica, è venuta meno la fase del reclamo/mediazione. Pertanto, una volta incardinato il ricorso, in sede contenziosa il primo contraddittorio utile è quello della conciliazione giudiziale, che per per effetto delle modifiche apportate dal Dlgs n. 220/2023 è stata estesa anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione (fuori udienza).

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità e agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


La conciliazione, le possibilità per il contribuente

Il nuovo scenario che si apre vede, da una parte la conciliazione classica, nel rapporto di contraddittorio fra ufficio e contribuente e la conciliazione del giudice.

La conciliazione classica, attraverso le norme indicate nell’articolo 48 e 48 bis del Dlgs n. 546/92, prevede una doppia via: fuori udienza e in udienza.

La conciliazione fuori udienza si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una istanza congiunta, cioè di una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito, che si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento (oppure sono indicati gli elementi relativi alla conciliazione “catastale”).

L’intervenuto accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento, ponendo così fine a tutte le problematiche, anche di carattere pratico, presenti nella vecchia formulazione.

Le stesse regole si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

In udienza, ciascuna delle parti può presentare un’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo sia al secondo grado di giudizio.

L’istanza per la conciliazione, anche ove contenuta in una memoria illustrativa, non può prescindere dalla presentazione della richiesta di pubblica udienza, necessaria per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

L’accordo conciliativo raggiunto “in udienza” deve risultare da apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute ed i termini e le modalità di pagamento.

L’accordo, in questo caso, viene formalizzato all’interno del processo verbale redatto dal segretario della Corte di Giustizia Tributaria.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale ed anche in questa ipotesi ha efficacia novativa, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente determina unicamente l’iscrizione a ruolo del credito derivante dall’accordo stesso e l’applicazione delle sanzioni per l’omesso versamento delle somme dovute in base alla conciliazione.

A seguito dell’intervenuta conciliazione, la commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

La Legge n. 130/2022 – articolo 4, comma 1, lett. g) - dopo l’articolo 48-bis, del Dlgs n. 546/1992, ha inserito l’articolo 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria), introducendo – di fatto – una nuova ipotesi di conciliazione dedicata alle controversie mediabili ma non mediate - che si affianca alle due precedenti, oggi rivisitata per effetto della abrogazione dell’istituto della mediazione operata dall’articolo 2, comma 3, lett.a), del Dlgs n. 220/2023.

Il Dlgs n. 220/2023 – articolo 1, lett. u) – è intervenuto infatti sul punto prevedendo adesso che la Corte di Giustizia Tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali, cassando così il riferimento generico relativo all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.

La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.

Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

In pratica, viene assegnata alla Corte di Giustizia Tributaria, ove possibile, il compito di formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

Le sanzioni

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, e nella misura del 60 per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità e agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento gratuito al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network