Trattamento di fine mandato (TFM)

Il Trattamento di fine mandato (TFM) è una forma di retribuzione differita che le aziende possono prevedere in favore degli amministratori.

Si tratta di uno strumento potenzialmente vantaggioso per entrambe le parti in quanto:

  • le aziende possono dedurre le quote di accantonamento per competenza e queste sono deducibili, anche se poi l’erogazione finanziaria avverrà successivamente;
  • gli amministratori possono accedere a forme di compensi differiti con tassazione agevolata.

A differenza del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, il TFM non è disciplinato da una norma specifica, ma trae origine dal combinato disposto degli articoli 2120 e 2364 del Codice Civile.

La sua previsione è facoltativa e deve essere stabilita nell’atto costitutivo o tramite delibera assembleare.

Il trattamento non è riconosciuto in automatico, bensì solamente nel caso in cui lo statuto o l’assemblea dei soci lo abbiano appositamente previsto ai sensi dell’articolo 2389 del Codice civile.

Nel caso in cui non vi sia questa previsione il TFM non potrà essere erogato, se non dopo che questa scelta è stata messa nera su bianco.

Non esistendo limitazioni all’ammontare del trattamento, questo perché la normativa non prevede alcun parametro per la determinazione della quota da accantonare, al contrario di quanto l’articolo 2120 del Codice civile stabilisce, invece, per il rapporto di lavoro dipendente e quindi il TFR.

Ad ogni modo, la misura del TFM è generalmente fissata in base:

  • alla realtà economica dell’azienda;
  • al suo volume d’affari;
  • alla sua capacità reddituale;
  • all’attività effettivamente prestata dall’amministratore.

Il TFM può essere corrisposto direttamente dalla società.

In alternativa quest’ultima può ricorrere ad un’apposita polizza assicurativa per la copertura del trattamento.

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