Bonifico parlante ristrutturazioni condominio: esonero dal 730 per l’amministratore

Redazione - Dichiarazione dei redditi

Se le spese di ristrutturazione in condominio sono pagate con bonifico parlante l'amministratore è esonerato dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730. Ecco i chiarimenti delle Entrate.

Bonifico parlante ristrutturazioni condominio: esonero dal 730 per l'amministratore

I lavori di ristrutturazione in condominio pagati con bonifico parlante soggetto a ritenuta alla fonte non devono essere inseriti in dichiarazione dei redditi dall’amministratore di condominio.

In tal caso è previsto l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730 in quanto tali dati sono già stati trasmessi con il modello 770.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67 pubblicata il 20 settembre 2018 in merito agli adempimenti degli amministratori condominiali per la comunicazione dei lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni dei condomini.

Bonifico parlante ristrutturazioni condominio: esonero dal 730 per l’amministratore

Non sono soggetti a comunicazione i lavori di ristrutturazione in condominio pagati con bonifico parlante, in quanto soggetto a ritenuta alla fonte da parte degli intermediari (Poste e banche) e già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero nel quadro SY, sezione III del modello 770.

La conferma dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro AC sezione III della dichiarazione modello Redditi PF e del quadro K del modello 730 interessa gli amministratori di condominio, tenuti ad adempiere a specifici obblighi comunicativi per le spese relative a ristrutturazioni effettuate nelle parti comuni.

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione pubblicata il 20 settembre 2018, per i lavori pagati con bonifico soggetto a ritenuta alla fonte opera l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 12 novembre 1998.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 67 del 20 settembre 2018
Esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730 per interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali nel caso di bonifici soggetti a ritenuta alla fonte

Ristrutturazioni in condominio con obbligo comunicazione dati

Per le spese di ristrutturazione relative a lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali gli amministratori degli edifici sono tenuti a comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’importo dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.

L’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 12 novembre 1998, attuativo del comma 9, articolo 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 605, stabilisce che l’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

  • relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
  • relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.

La comunicazione deve essere effettuata in dichiarazione dei redditi e pertanto per gli amministratori di condominio è previsto l’obbligo di compilazione del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, composto delle seguenti sezioni:

  • la sezione I contiene i dati necessari all’identificazione del condominio;
  • la sezione II contiene i dati catastali dell’edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • la sezione III contiene le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.

Esonero comunicazione spese ristrutturazione condominio

Con la risoluzione pubblicata il 20 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate elenca i casi di esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati delle spese sostenute.

Nel dettaglio, gli amministratore non dovranno indicare in dichiarazione dei redditi:

  • i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas,
  • i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte e, con riferimento al singolo fornitore,
  • i dati elencati alla lettera b) del comma 1 qualora l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila (258 euro).

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