Tirocini: in caso di uso fraudolento non si può fare ricorso amministrativo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

In caso di utilizzo fraudolento del tirocinio, non è possibile presentare ricorso presso il Comitato per i rapporti di lavoro. I chiarimenti arrivano dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite la nota n. 453 dell’8 marzo 2023

Tirocini: in caso di uso fraudolento non si può fare ricorso amministrativo

I datori di lavoro puniti per aver utilizzato il tirocinio in maniera fraudolenta non possono presentare ricorso presso il Comitato per i rapporti di lavoro.

Lo precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite la nota n. 453 dell’8 marzo 2023, nella quale fornisce tutti i chiarimenti in materia.

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Chi lo utilizza in modo scorretto è punito con multe salate.

In questi casi non possibile fare ricorso, dato che la qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione è direttamente sanzionata da una norma penale e il giudizio del Comitato per il lavoro, che rappresenta uno strumento di difesa di natura amministrativa, si andrebbe a sovrapporre con quello dell’autorità penale.

Tirocini: in caso di uso fraudolento non si può fare ricorso amministrativo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di tirocini, in particolare per quanto riguarda le ipotesi di utilizzo fraudolento.

I dettagli sono specificati nella nota protocollare n. 453 pubblicata l’8 marzo 2023 e riguardano la possibilità per l’impresa di fare ricorso presso il Comitato per i rapporti di lavoro.

La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta con una serie di misure per arginare l’utilizzo fraudolento dei tirocini. In particolare, come già chiarito dall’Ispettorato con la nota n. 530/2022, nei commi da 720 a 726 dell’articolo 1, si ribadisce come il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro e non possa essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

Per l’utilizzo scorretto, la norma prevede una sanzione di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ogni giorno di tirocinio.

“Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.”

Inoltre, con la nota n. 1451/2022 l’Ispettorato ha chiarito come per dimostrare la natura irregolare, sia sufficiente provare che la prestazione è stata svolta come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente. In questo caso, il tirocinante ha la possibilità di richiedere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Ad ogni modo, il recupero dei contributi sarà comunque effettuato, a prescindere dalla richiesta, nei casi in cui l’ispettore ritenga di essere in presenza di un tirocinio svolto in maniera fraudolenta.

Tirocini fraudolenti: l’utilizzo irregolare è sanzionato da una norma penale

La questione esposta nella nota n. 453 dell’8 marzo riguarda la possibilità di presentare il ricorso presso il Comitato per i rapporti di lavoro, che rappresenta un mezzo di difesa di natura amministrativa contro gli atti di accertamento dell’Ispettorato e di Enti previdenziali e assicurativi, relativi alla sussistenza o alla qualificazione dei rapporti di lavoro.

L’INL, però, sottolinea che quando ci si trova davanti ad un tirocinio svolto in maniera fraudolenta, la qualificazione del rapporto come vero e proprio lavoro subordinato risulta sanzionata da una norma penale.

Per questo motivo, gli ispettori redigono lo specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, che conduce all’estinzione del reato in via amministrativa nel caso in cui il contravventore ottemperi e paghi la sanzione.

Pertanto, il fatto che l’utilizzo irregolare sia sanzionato da una norma penale esclude la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, così da evitare sovrapposizioni illegittime e inopportune con il giudizio dell’autorità penale.

Ispettorato Nazionale Lavoro - Nota n. 453 dell’8 marzo 2023
Tirocinio fraudolento e ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 al Comitato per i rapporti di lavoro – chiarimenti.

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