Dispositivi medici: quando è applicabile l’aliquota IVA agevolata?

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Dispositivi medici, in quali casi è applicabile l'aliquota IVA agevolata? Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 220 del 21 luglio 2020: i prodotti devono essere classificati nella voce 3004 della nomenclatura combinata, secondo la classificazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dispositivi medici: quando è applicabile l'aliquota IVA agevolata?

Dispositivi medici, per quali prodotto è applicabile l’aliquota IVA agevolata?

A fare il punto è la risposta all’interpello numero 220 del 21 luglio 2020, che spiega per quali dei prodotti dell’istante è prevista l’aliquota del 10%.

In base a quanto stabilito dal decreto IVA, devono essere dispositivi medici a base di sostanze utilizzate per le cure, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti.

Tali prodotti sono classificabili nella voce 3004.

La classificazione della merce rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dispositivi medici: quando è applicabile l’aliquota IVA del 10%?

Quali prodotti sono riconducibili alla classificazione di dispositivi medici e danno diritto all’aliquota IVA agevolata del 10%?

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 220 del 21 luglio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 220 del 21 luglio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Dispositivi medici - aliquota IVA.

Lo spunto per l’Amministrazione finanziaria nasce dal quesito di un contribuente, una società che chiede chiarimenti su una lista di dispositivi medici.

L’istante chiede di sapere quali dei prodotti possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata al 10%.

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate viene interrogata sulla voce 3004 della nomenclatura combinata dell’allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017.

In apertura il documento di prassi richiama la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, che fornisce i primi chiarimenti sulla legge di Bilancio 2019, ovvero la legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il documento chiarificatore citato spiega che l’articolo 1, comma 3, della legge di Bilancio 2019, è una norma di interpretazione autentica che fa rientrare nella Tabella A, parte III del decreto IVA, al numero 114, i dispositivi medici.

In particolare quelli:

“a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata”

Il numero 114 della Tabella citata prevede l’aliquota del 10% sulla cessione dei:

“medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.”

Nella voce 3004 del Capitolo 30 della Nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, sono ricompresi i prodotti farmaceutici.

Tra tali prodotti farmaceutici rientrano:

“Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.”

Dispositivi medici: la classificazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Per rispondere al quesito dell’istante l’Agenzia delle Entrate cita il paragrafo 9 della circolare numero 32/E del 14 giugno 2010, che chiarisce che la classificazione dei prodotti rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo aver acquisito i pareri tecnici rilasciati, chiarisce quale aliquota è applicabile ai prodotti in esame.

Tra i prodotti sottoposti all’esame da parte della società istante solo uno rientra nella tassazione ridotta.

Gli altri, invece, fanno parte di diverse categorie.

Dopo aver acquisito il parere dei propri laboratori chimici, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, spiega che alcuni dei prodotti rientrano nell’interpretazione della Nomenclatura Combinata del Capitolo 33 della Tariffa Doganale come “Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche”.

Altri prodotti appartengono invece nella sottovoce 3307: “Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti”.

Alcuni dei prodotti sottoposti all’esame rientrano invece nella sottovoce 3306: “Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto”.

Il documento di prassi specifica inoltre che i prodotti relativi alle voci da 3303 a 3307 devono essere classificate secondo quanto previsto nel Capitolo 33, anche se contengono a titolo accessorio alcune sostanze impiegate in farmacia, come disinfettanti, o se sono attribuite proprietà profilattiche o terapeutiche.

Nella voce 3004 fanno parte invece, in base alle Note Esplicative del Sistema Armonizzato e alle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata, i prodotti con effetti benefici sull’organismo delle sostanze presenti nel prodotto, in grado di promuovere una efficace azione terapeutica e di profilassi.

In ambito unionale, i prodotti analoghi a quello in esame sono classificabili nella voce 3304.

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