Quali sono i tempi di pagamento per il trattamento di fine rapporto e di fine servizio per i dipendenti pubblici nel 2026? L'INPS riepiloga le regole alla luce delle novità della Legge di Bilancio
L’INPS fa il punto sulla decorrenza e sulle modalità di pagamento del TFR e del TFS per i dipendenti pubblici.
La Legge di Bilancio 2026 riduce di tre mesi i tempi di pagamento delle prestazioni, ma solo per i casi di cessazione per anzianità dal 1° gennaio 2027.
Dal prossimo anno, però, va considerato anche l’aumento dei requisiti per la pensione, un mese dal 2027 e altri due mesi dal 2028, che faranno slittare la maturazione del diritto alla buonuscita.
Nella circolare n. 30/2026 l’INPS riepiloga il quadro normativo attuale e le regole per l’anno in corso ma dal prossimo tutto potrebbe cambiare data l’ultimatum della Corte Costituzionale.
TFR e TFS dipendenti pubblici: l’aumento dei requisiti per la vecchiaia allontana la buonuscita
Quali sono le regole per il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) e di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici nel 2026?
A riepilogare le novità, anche alla luce dell’intervento previsto dalla Legge di Bilancio, è l’INPS nella circolare n. 30/2026.
La principale novità riguarda la riduzione del termine di pagamento che, dal 1° gennaio 2027, passa da 12 a 9 mesi per i lavoratori e le lavoratrici che cessano dal servizio per:
- raggiungimento dei limiti di età o di servizio;
- per collocamento a riposo d’ufficio.
L’intervento, però, interessa solamente chi matura i requisiti pensionistici a partire dal 2027 e non riguarda i casi di pensionamento anticipato.
Si deve quindi tenere conto non della data di pensionamento (nel caso dell’uscita anticipata) ma della data di maturazione dei requisiti teorici per la pensione di vecchiaia.
Requisiti che dal prossimo anno si allontanano, e non solo per gli statali. Dal 2027, ricordiamo infatti, è previsto l’aumento dell’età pensionabile in adeguamento alla speranza di vita. L’incremento è uguale per tutti: un mese in più dal 2027 e altri 2 mesi dal 2028.
Chi sta aspettando di maturare il requisito teorico dal 2027 deve tenere conto, quindi, di tali aumenti.
Come specificato dall’INPS, restano invece invariati i termini più lunghi previsti per altre causali di cessazione:
- dimissioni volontarie;
- licenziamento;
- la fine di un contratto a tempo determinato.
In questi casi, infatti, il TFS e il TFR continuano a essere pagati dopo 24 o 12 mesi, a seconda dei casi. Nei casi di decesso o inabilità, il pagamento resta fissato entro 105 giorni dalla cessazione del servizio.
Le modalità di rateizzazione e le possibili novità dal 2027
Nella circolare n. 30/2026, l’INPS riepiloga anche le modalità di rateizzazione della prestazione.
Il trattamento di fine rapporto e di fine servizio, viene pagato:
- in un’unica soluzione per gli importi fino a 50.000 euro;
- in due rate annuali per importi superiori a 50.000 e inferiori a 100.000 euro;
- in tre rate annuali per importi pari o superiori a 100.000 euro.
Le rate successive alla prima sono pagate a distanza di 12 mesi.
Di seguito la sintesi dei termini di decorrenza di TFR e TFS.
| Termine breve | Decorrenza |
|---|---|
| Decesso | Entro 105 giorni |
| Inabilità | Entro 105 giorni |
| Termine di 12 mesi (per chi matura i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026) | Decorrenza |
|---|---|
| Limiti età/ limiti ordinamentali (67 anni per la generalità dei dipendenti; età diverse per le categorie non contrattualizzate - comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici) | Dopo 12 mesi (ed entro i successivi 3 mesi) |
| Fine incarico – termine del contratto a tempo determinato | Dopo 12 mesi (ed entro i successivi 3 mesi) |
| Termine di 9 mesi (per chi matura i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027) | Decorrenza |
|---|---|
| Limiti età/ limiti ordinamentali (67 anni e 1 mese per la generalità dei dipendenti, tenuto conto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, a esclusione delle categorie per le quali l’aumento è bloccato; età diverse per le categorie non contrattualizzate - comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici) | Dopo 9 mesi (ed entro i successivi 3 mesi) |
| Termine di 24 mesi | Decorrenza |
|---|---|
| Dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione | Dopo 24 mesi (ed entro i successivi 3) |
| Licenziamento/destituzione | Dopo 24 mesi (ed entro i successivi 3) |
Per le indicazioni di dettaglio in merito alla liquidazione per i soggetti che accedono alla pensione con requisiti pensionistici particolari e in favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici si rinvia al testo integrale della circolare INPS, disponibile di seguito.
Queste le regole per l’anno in corso. Va specificato che dal prossimo tutto potrebbe cambiare dato l’ultimatum della Corte Costituzionale che ha concesso al Governo fino al prossimo 14 gennaio per intervenire e correggere le storture dell’attuale sistema. Nello specifico, si chiede di eliminare il meccanismo di rateazione per l’erogazione del TFS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR e TFS dipendenti pubblici: l’aumento dei requisiti per la vecchiaia allontana la buonuscita