Studi di settore

Gli studi di settore sono un importante strumento di accertamento fiscale pensato dal Fisco per individuare dei parametri su cui calcolare i rendimenti potenziali delle attività economiche.

A partire dal periodo d’imposta 2017 gli studi di settore sono stati sostituiti dagli indicatori di fedeltà fiscale o compliance, meglio conosciuti con l’acronimo ISA.

Nella sostanza non cambia molto: si tratta di una serie di dati extracontabili che i contribuenti titolari di partita IVA devono fornire, in alcuni casi, al fisco. Rispetto agli studi di settore è stata sicuramente ridotta la mole di dati richiesti.

Dalla compilazione degli ISA emerge un “punteggio”, utile all’azienda per poter fruire di eventuali benefici.

Benefici premialiPunteggio ISA 2021Punteggio ISA media a.i. 2020 e 2019
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive 8 8,5
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui 8 8,5
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
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d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8,5 9
e) l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8 -
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato 9 9
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