Rottamazione quater: cosa succede a chi non paga entro la scadenza

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Analisi delle conseguenze in caso di omesso o insufficiente versamento delle rate relative alla rottamazione quater

Rottamazione quater: cosa succede a chi non paga entro la scadenza

Il rispetto delle scadenze della rottamazione quater delle cartelle è fondamentale per beneficiare dei vantaggi della definizione agevolata.

Entro i termini previsti o, ad ultimo, sfruttando la tolleranza di cinque giorni, è necessario pagare l’importo delle rate dovute interamente, per non perdere i benefici accordati dal Fisco.

L’omesso o insufficiente versamento fa infatti ritornare il contribuente sulla via ordinaria di recupero del debito: alle somme dovute a titolo di definizione agevolata torneranno ad aggiungersi sanzioni e interessi e l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà riprendere le attività di recupero coattivo.

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Rottamazione quater: cosa succede a chi non paga entro la scadenza

La tregua fiscale ha ripreso le regole generali previste già nelle precedenti edizioni della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, in particolare per quel che riguarda le ipotesi di mancato o insufficiente versamento.

Si ricorda che la prima scadenza per pagare le rate della rottamazione quater era fissata al 31 ottobre, data che sfruttando la tolleranza di cinque giorni passa al 6 novembre. Il 30 novembre bisogna poi procedere con il versamento della seconda quota dovuta, che alla luce dell’extra time concesso potrà essere versata ad ultimo entro il 5 dicembre.

Queste le prime due date da cerchiare in rosso sul calendario, alle quali seguiranno quelle del 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, fino al completamento del proprio piano di pagamento, con la dilazione dei versamenti in un massimo di 18 rate.

Un calendario il cui rispetto è di fondamentale importanza, considerando che così come previsto dall’articolo 1, comma 244 della Legge di Bilancio 2023:

“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.”

Rottamazione quater, mancato o insufficiente versamento entro le scadenze: decadenza e ritorno alle regole ordinarie

Dalle disposizioni di cui sopra si evincono quindi quelle che sono le conseguenze in caso di mancato versamento anche di una sola delle rate previste dalla rottamazione quater delle cartelle.

L’omesso, insufficiente o tardivo pagamento, superati i cinque giorni di tolleranza, comporta il venir meno dei benefici della definizione agevolata. In sostanza, agli importi contenuti nella comunicazione delle somme dovute trasmessa dall’AdER, tornano ad aggiungersi sanzioni e interessi precedentemente scontati.

I versamenti eventualmente eseguiti sono considerati a titolo di acconto relativamente a quanto complessivamente dovuto e riprendono quindi le attività ordinarie di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Pignoramenti e fermi amministrativi, stop alle deroghe per chi non paga le rate della rottamazione quater

La verifica degli omessi versamenti farà da apripista al riavvio delle ordinarie procedure di recupero dei debiti da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Se infatti per chi ha aderito alla rottamazione quater è prevista la sospensione delle procedure di recupero coattivo, tale beneficio si azzera in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute.

Ecco quindi che l’AdER potrà riavviare le procedure cautelari ed esecutive per il recupero del debito maturato dal contribuente, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Nessuna deroga quindi per chi salta le scadenze della rottamazione delle cartelle esattoriali, che dovrà quindi tornare a fare i conti con le ordinarie procedure di riscossione.

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