Revoca amministratore società di persone, come opera la giusta causa

Giuseppe Moschella - Società di persone

Giusta causa nel caso della revoca dell'amministratore delle società di persone: analizziamo insieme la normativa di riferimento del codice civile e gli aspetti di carattere giudiziale.

Revoca amministratore società di persone, come opera la giusta causa

La disciplina della revoca dell’amministratore nelle società di persone è contemplata nell’articolo 2259 del codice civile il quale al primo comma prevede che la revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale non ha effetto se non ricorre la giusta causa, al secondo comma prevede che l’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme del mandato, e al terzo comma infine la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente (revoca giudiziale).

Il suddetto articolo disciplina dunque la cessazione del rapporto di amministrazione avendo specifico riguardo alla sola ipotesi della revoca.

Tra le altre possibili cause di estinzione del rapporto di amministrazione, vengono prese in considerazione in quanto compatibili, le disposizioni sul mandato (Art. 1722 c.c.), il rapporto può pertanto cessare per intervenuta scadenza del termine, rinunzia, morte, interdizione e inabilitazione dell’amministratore.

Il rapporto si può inoltre estinguere per cause specifiche che attengono al contratto sociale quali ad esempio lo scioglimento del rapporto sociale (limitatamente al socio amministratore), per recesso o esclusione o se si viene a verificare lo scioglimento della società, situazione quest’ultima in cui gli amministratori peraltro restano in carica fino al momento della nomina dei liquidatori.

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Revoca dell’amministratore della società di persone per decisione dei soci

Nel disciplinare la revoca dell’amministratore, l’articolo 2259 c.c. effettua un distinguo della fattispecie in cui lo stesso sia stato nominato con il contratto sociale, oppure con atto separato.

Nel primo caso la revoca non produce effetto se non ricorre una giusta causa, nel secondo caso invece l’amministratore è revocabile secondo le regole del mandato (artt. 1723 -1723 c.c.).

Le regola dell’irrevocabilità senza giusta causa dell’amministratore nominato con il contratto sociale risulta variamente spiegata in dottrina, la revoca viene considerata come una modifica del contratto sociale, per la quale vale il generale principio che richiede il consenso unanime dei soci, compreso il socio amministratore.

Tuttavia, altre opinioni pur inquadrando la revoca nell’ambito nelle modificazioni del contratto sociale, escludono il socio amministratore da revocare e i soci in conflitto di interessi dalla cerchia dei soci che devono prestare il consenso, altri ancora ritengono che l’irrevocabilità è conseguenza della diretta applicazione del principio stabilito dall’articolo 1723 dell’irrevocabilità del mandato, conferito anche nell’interesse del mandatario.

Identificazione della giusta causa per la revoca dell’amministratore

La giusta causa cui la norma collega il presupposto per dar luogo alla revoca dell’amministratore, viene identificata in linea generale in “qualsiasi evento teso a rendere impossibile lo svolgimento del rapporto di gestione”.

L’ipotesi di giusta causa può in particolare essere concretizzata due serie di eventi:

  • quelli che integrano la violazione dei doveri propri dell’amministratore;
  • quelli che determinano anche per causa non imputabile all’amministratore, la materiale impossibilità di assolvere i compiti propri dell’amministrazione.

Con particolare riferimento alla prima tipologia, relativamente alle violazioni dell’amministratore, possono costituire giusta causa di revoca sia una singola violazione di notevole portata, sia una violazione di minore gravità, ma protratta nel tempo e ripetuta.

La valutazione della giusta causa deve avvenire caso per caso, ed è rimessa all’apprezzamento del giudice, inoltre l’esperienza giurisprudenziale ha enucleato diversi ipotesi di giusta causa di revoca dell’amministratore.

A titolo meramente esemplificativo si possono citare:

  • la redazione del rendiconto previsto dall’art 2261 c.c. senza il rispetto dei principi di verità precisione chiarezza propri del bilancio di esercizio;
  • l’indebita appropriazione di utili;
  • l’utilizzo di denaro della società a fini personali;
  • la distrazione a proprio vantaggio di somme destinate alla società amministrata;
  • l’aver stabilito presso la propria residenza la sede o il recapito telefonico di altra società concorrente;
  • il compimento di attività amministrative della società in forma disgiuntiva quando lo statuto prevede l’amministrazione in forma congiuntiva;
  • la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio accomandante e l’impedimento frapposto a quest’ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione della società;
  • la cessione dell’azienda contro la volontà degli atri soci.

Secondo un prevalente orientamento “la sussistenza di una giusta causa che porta alla revoca dell’amministratore non è necessariamente idonea a giustificare anche l’esclusione del socio dalla società”, viene ritenuto che non esiste in linea di principio una coincidenza automatica tra la giusta causa di revoca del socio amministratore prevista dall’articolo 2259 c.c., ed il grave inadempimento che legittima l’esclusione del socio dalla società ai sensi dell’art. 2286 c.c.

Tuttavia non sono mancate decisioni di segno contrario che condizionate dalle particolarità del caso concreto, hanno fatto seguire l’esclusione dalla cattiva amministrazione da parte del socio riflettendosi la stessa sulla violazione oltre sui doveri previsti dal mandato conferitogli, ma anche sugli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio.

Nomina di amministratore per contratto sociale

La revoca per giusta causa dell’amministratore socio, nominato con il contratto sociale, viene decisa dagli altri soci all’unanimità, e non è richiesto il consenso del socio amministratore da revocare, avendo portata generale il principio ex art. 2373 c.c. del divieto di voto in conflitto di interessi con la società.

Tuttavia, basandosi sul presupposto che anche nelle società personali trova applicazione il principio della collegialità, una opinione minoritaria ritiene che sia sufficiente la decisione a semplice maggioranza .

Il socio amministratore nominato nell’atto costitutivo, può rivolgersi all’autorità giudiziaria per far accertare l’inesistenza della giusta causa di revoca ed ottenere conseguentemente la reintegrazione nella carica.
L’onere della prova della giusta causa posta a base della revoca, grava sulla società e non sul socio amministratore.

Con riferimento alla revoca dell’amministratore nominato con atto separato, l’applicazione delle regole del mandato comporta la libera revocabilità dell’amministratore indipendentemente dall’esistenza di una giusta causa, tuttavia nel caso di revoca prima della scadenza del termine, ovvero in ipotesi di ufficio a tempo indeterminato, qualora non sia stato dato un congruo preavviso, la società è tenuta al risarcimento dei danni a meno che non ricorra giusta causa.

Revoca giudiziale amministratore nelle società di persone

Il comma 3 dell’articolo 2259 c.c. attribuisce a ciascun socio, il diritto di chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore. Nella società in accomandita semplice il relativo potere compete anche al socio accomandante.

Il potere spetta a ciascun socio che può adire il giudice per la revoca dell’amministratore e presuppone l’inerzia della società o il disaccordo tra i soci, oppure il caso in cui la società è formata soltanto da due soci.

La revoca giudiziale per giusta causa può essere chiesta in ogni caso, ovvero quali che siano le modalità di nomina dell’amministratore, e dunque può riguardare tanto gli amministratori nominati con il contratto sociale quanto quelli nominati con atto separato, ed inoltre quando nel silenzio del contratto sociale sia fatta applicazione del modello legale di amministrazione disgiuntiva di cui all’art. 2257 c.c..

Le revoca giudiziale dell’amministratore deve essere chiesta in sede contenziosa e non nelle forme della volontaria giurisdizione con il rito camerale.

L’azione è promossa dal socio o dai soci nei confronti dell’amministratore da revocare, secondo la prevalente opinione, non sussiste liticonsorzio ex art. 102 c.p.c. con gli altri soci. La sentenza che pronuncia la revoca dell’amministratore per giusta causa ha carattere costitutivo.

Fino al passaggio in giudicato della sentenza, l’amministratore contestato rimane in carica e conserva i poteri e al fine di evitare le ripercussioni negative conseguenti alla permanenza di quest’ultimo nella carica durante il corso del giudizio ordinario, si ammette tuttavia che non avendo il legislatore previsto per società personali alcuna misura cautelare tipica, la revoca possa essere richiesta in via di urgenza ex art. 700 c.p.c..

È controversa invece la possibilità che alla revoca in via di urgenza dell’amministratore si accompagni la nomina di un amministratore giudiziario, in sostituzione di quello revocato. In questo caso l’orientamento
maggioritario va in senso contrario sottolineandosi la necessità di evitare che il provvedimento di urgenza vada oltre la sua funzione cautelare.
L’eventuale rigetto della domanda giudiziale di revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale, non impedisce la revoca per consenso unanime.

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