Moratoria prestiti partite IVA, proroga al 30 giugno 2021: le novità della Legge di Bilancio

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Nuova proroga della moratoria per prestiti, mutui e finanziamenti delle partite IVA: la Legge di Bilancio 2021 rinvia la scadenza al 30 giugno 2021. Potranno fare domanda entro la fine di gennaio le imprese non ammesse al rinvio del termine per il pagamento delle rate.

Moratoria prestiti partite IVA, proroga al 30 giugno 2021: le novità della Legge di Bilancio

Slitta al 30 giugno 2021 la moratoria di prestiti, mutui e finanziamenti per le partite IVA: la novità è parte delle misure a sostegno delle imprese previste dalla Legge di Bilancio 2021.

La nuova proroga rinvia il termine fissato al 31 gennaio 2021, consentendo alle micro, piccole e medie imprese di rinviare il termine di ripresa dei pagamenti di prestiti e finanziamenti.

Non servirà fare domanda per le imprese già ammesse alla moratoria; in tal caso, la Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga automatica. Dovranno invece presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio 2021, le PMI escluse della misure di sostegno introdotte nel corso del 2020.

Moratoria prestiti partite IVA, proroga al 30 giugno 2021: le novità della Legge di Bilancio

È l’articolo 41 della Legge di Bilancio 2021 a disporre la proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 della moratoria dei prestiti per le micro, piccole e medie imprese.

Secondo quanto previsto dal comma 2, il rinvio per un ulteriore semestre dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti, introdotto in prima battuta dal decreto Cura Italia e successivamente prorogato dal decreto Agosto, sarà automatico. Non è prevista quindi la necessità per i titolari di partita IVA di richiedere l’estensione del periodo di moratoria.

Slitta anche il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive, che decorrerà sempre dal 30 giugno 2021.

Al contrario, nel caso di rinuncia alla moratoria da parte dell’impresa, la volontà di riprendere i pagamenti dovrà essere manifestata al soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021, data che slitta al 31 marzo 2021 per le imprese del turismo (agenzie di viaggio, tour operator, aziende termali, gestori di parchi di divertimento o tematici, guide turistiche) secondo quanto già disposto dal decreto legge n. 104, all’articolo 77 comma 2.

La Legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di accedere alla moratoria anche alle imprese non ancora ammesse. In tal caso, la richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2021.

Proroga moratoria prestiti PMI 2021Scadenza da rispettare
PMI già ammesse a fruire dei benefici e intenzionate a rinunciare alla proroga 31 gennaio 2021
PMI del settore turismo e intenzionate a rinunciare alla proroga 31 marzo 2021
PMI non ancora ammesse a fruire dei benefici e intenzionate a rientrare nella proroga 31 gennaio 2021
PMI già ammesse a fruire dei benefici e intenzionate a rientrare nella proroga Nessuna scadenza, prolungamento automatico

Per la proroga della moratoria da prestiti e finanziamenti, la Legge di Bilancio 2021 incrementa di 300 milioni di euro la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Proroga moratoria prestiti, mutui e finanziamenti per le PMI: nuove domande entro il 31 gennaio 2021

Alla proroga automatica per le imprese ed i professionisti già beneficiari della moratoria, la Legge di Bilancio 2021 affianca la riapertura della fase di ammissione al beneficio.

Riprendendo quindi quanto già disposto dal decreto Cura Italia n. 17/2020, all’articolo 56, per effetto delle novità disposte dalla Manovra:

  • fino al 30 giugno 2021 non è possibile revocare le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo 2020, sia per le somme utilizzate che per quelle non ancora utilizzate;
  • i contratti relativi a prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente al 30 giugno 2021 sono prorogati, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
  • il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi a mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche se perfezionati con il rilascio di cambiali agrarie, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Non cambia la modalità di accesso alla moratoria. La comunicazione dovrà essere inviata dall’impresa al soggetto finanziatore tramite PEC o tramite altri meccanismi che consentano di tener traccia della data di trasmissione.

Nella comunicazione l’impresa dovrà autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Al momento dell’invio della comunicazione, l’impresa non dovrà avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni deteriorate”, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

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