Processo tributario: nessun obbligo di riproporre nuovi elementi in appello

Emiliano Marvulli - Imposte

In quali casi, nell'ambito del processo tributario, è assolto l'onere di impugnazione specifica prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992? La risposta nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 1035 del 2024

Processo tributario: nessun obbligo di riproporre nuovi elementi in appello

Nel processo tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) o della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica prevista dall’art. 53 del Dlgs n. 546/1992.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1035 depositata il 10 gennaio 2024

Processo tributario: nessun obbligo di riproporre nuovi elementi in appello, un caso pratico

La controversia ha ad oggetto il ricorso avverso un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, riguardante il pagamento delle imposte di registro, oltre bollo, sanzioni e accessori.

L’imposta richiesta riguarda una convenzione stipulata dalla società con il comune per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico su terreni di proprietà del comune, sul presupposto che l’efficacia dell’atto risultava sottoposta alla condizione sospensiva del termine di costruzione dell’impianto.

L’atto, dunque, è stato, tassato in misura fissa, mentre l’Ufficio erariale, una volta accertato l’avveramento della condizione, nonché l’omessa registrazione del contratto di locazione e l’omessa denuncia dell’imponibile definitivo, ha applicato l’imposta di registro nella misura dell’1 per cento dell’intero canone corrisposto.

La CTP ha accolto il ricorso. La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che l’atto di impugnazione non contenesse specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata, essendosi limitato a riproporre le medesime argomentazioni già dedotte nelle difese spiegate nel primo grado.

L’Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione d’appello, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 53 del Dlgs n. 546/1992.

A parere della ricorrente, la riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado soddisfa l’onere di specificità, tenuto anche conto che secondo la giurisprudenza di legittimità tale onere può considerarsi assolto con un livello di dettaglio inferiore a quanto richiesto nel processo civile.

La Suprema Corte ha accolto il motivo di impugnazione e ha reiterato un principio oramai consolidato in materia di processo tributario.

Processo tributario: quando è assolto l’onere di impugnazione specifica

A parere della Cassazione, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del Dlgs n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.

Nel caso in esame l’atto di appello, pur avendo pacificamente riproposto le argomentazioni difensive già esposte nell’atto introduttivo, ha comunque censurato la sentenza di prime cure.

Nelle motivazioni i giudici di legittimità hanno ribadito che, nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del Dlgs. n. 546 del 1992 non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto.

La Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

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