Riforma del contenzioso: novità per il processo tributario nel decreto in GU

Tommaso Gavi - Fisco

Il testo del decreto sulla riforma del contenzioso nel Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Come cambierà il processo tributario? Novità su digitalizzazione e udienze da remoto, ma non solo

Riforma del contenzioso: novità per il processo tributario nel decreto in GU

L’attuazione della riforma fiscale passa anche per la riforma del contenzioso.

Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023, c’è anche lo schema di decreto legislativo: disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il testo del decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 4 gennaio 2024.

Dopo le modifiche alla disciplina, stabilite dalla legge numero 130 del 2022, sono state approvate altre novità.

Alcune entrano in vigore con la pubblicazione del decreto attuativo, altre, quelle organizzative e procedurali, si applicheranno per i giudizi di 1° e 2° grado con notifica del ricorso successiva al 1° settembre 2024.

Tra nuove regole: l’abolizione del reclamo e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria.

Riforma del contenzioso: come cambia il processo tributario

Sono diversi i punti su cui interviene il decreto legislativo numero 2020 del 2023, di attuazione della riforma fiscale.

Il decreto è relativo alla disciplina e alle procedure del contenzioso tributario.

Gazzetta Ufficiale - Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220
Disposizioni in materia di contenzioso tributario.

Come cambia il processo tributario? Sono molte le novità in arrivo, alcune destinate a entrare in vigore con l’approvazione del testo del decreto, altre, invece da applicare a partire dal mese di settembre del 2024.

Le novità si aggiungono a quelle rese operative dal decreto attuativo del 3 maggio 2023, relative alle regole sulla firma digitale e agli altri aspetti connessi.

Anche con il nuovo decreto si intende favorire il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria e dell’accelerazione della fase cautelare due degli obiettivi cardine.

Tra le altre misure inserite nel testo c’è l’abolizione del reclamo e la decorrenza differita per i giudizi di 1° e 2° grado, il cui ricorso venga notificato dopo il 1° settembre 2024.

In merito ai poteri delle corti di giustizia tributaria di 1° e 2° grado sono previste anche modifiche per l’integrale digitalizzazione del sistema processuale.

Nel testo sono inoltre inserite modifiche anche in relazione all’istituto della testimonianza scritta. Viene previsto che il testimone con firma digitale potrà utilizzare un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria e sottoscriverlo, con l’apposizione della firma digitale (nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 24 CAD) senza necessità di ulteriore autenticazione.

Riforma del contenzioso: le novità per liticonsorzio, intervento e spese del giudizio

In tema di assistenza tecnica, nell’ottica di favorire la digitalizzazione del sistema processuale, viene prevista la possibilità la delega al difensore, da conferire con firma digitale.

Sono inoltre ampliate le ipotesi di litisconsorzio: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti.”

Vengono inoltre previste ulteriori specificazioni in merito alle spese del giudizio.

Le comunicazioni di segreteria e le notificazioni dovranno essere effettuate con modalità telematiche, potenziando quindi l’utilizzo della PEC.

Nell’ottica della semplificazione, viene inoltre stabilito che i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.

Viene inoltre introdotta l’impugnabilità, tra gli altri, anche del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela.

La semplificazione sarà uno dei criteri principali anche della forma della sentenza. Viene infatti introdotta una sentenza semplificata nei seguenti casi che riguardano il ricorso:

  • manifesta fondatezza;
  • inammissibilità;
  • improcedibilità;
  • infondatezza del ricorso.

Novità riguarderanno anche la possibilità di svolgimento dell’udienza a distanza. Potranno partecipare da remoto:

  • i contribuenti;
  • i difensori dei contribuenti;
  • gli enti impositori;
  • i soggetti della riscossione;
  • i giudici;
  • il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo.

La modalità da remoto deve essere richiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in un’apposita istanza notificata alle altre parti. L’ora e le modalità di collegamento devono essere comunicati dalla segreteria almeno tre giorni prima della udienza.

Infine, salvo alcune eccezioni, non sono ammesse nuove prove o la produzione di nuovi documenti in appello.

In linea generale viene precluso al giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di 1° grado, con possibili eccezioni.

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