ETS, pubblicazione dei compensi degli organi di amministrazione: la procedura

Cristina Cherubini - Associazioni

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota 293 del 12 gennaio 2021, in risposta ad una richiesta pervenuta dalla Croce Rossa italiana e dal Forum del Terzo settore, ha fornito ulteriori chiarimenti a proposito della procedura da attuare per la pubblicazione dei compensi erogati ai componenti gli organi di controllo e di amministrazione degli ETS.

ETS, pubblicazione dei compensi degli organi di amministrazione: la procedura

La questione è stata sollevata con la nota. 23157/U del 10 giugno 2020 con la quale il Forum del terzo settore ha chiesto chiarimenti al ministero competente in merito alle linee guida da implementare per adempiere alla procedura per la pubblicazione degli emolumenti e dei compensi prevista dal CTS.

Il nuovo codice del terzo settore, tra gli adempimenti compresi nel social reporting, attuati in ottemperanza del principio di trasparenza e democraticità dell’ente no profit prevede che per alcune particolari categorie di organizzazioni no profit sia obbligatorio pubblicare i compensi erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Il problema fondamentale che nasce dall’applicazione di quanto previsto dal legislatore in merito all’obbligo di pubblicazione degli emolumenti e dei compensi è afferente al bilanciamento tra due principi, quello di trasparenza e quello di riservatezza, per questo è fondamentale capire bene come applicare il volere legislativo senza andare in contrasto con nessuno di essi.

La pubblicazione degli emolumenti: quando è obbligatoria

L’ art. 14 comma 2 del d.lgs 117/2017 prevede che “gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

E’ chiaro quindi che non tutti gli ETS sono obbligati ad ottemperare a tale obbligazione, la pubblicazione degli emolumenti è difatti richiesta solo alle organizzazioni che dichiarino di avere ricavi, rendite, proventi od entrate superiori a 100.000 euro.

Il legislatore ha così voluto creare due macro sezioni suddivise su base dimensionale, con lo scopo di tutelare gli enti di modeste dimensioni dal dover adempiere ad una pratica di difficile perseguimento soprattutto nel rispetto del principio di riservatezza delle persone fisiche oggetto di erogazione degli emolumenti esposti a pubblicazione.

L’intento è quindi quello di attuare rimodulazione normativa su base dimensionale, differenziando gli obblighi e gli adempimenti in base alla tipologia di ente considerato.

Il social reporting è difatti composto dalla redazione del bilancio sociale e dalla procedura di pubblicazione degli emolumenti e dei compensi degli organi di amministrazione e controllo.

Come abbiamo precedentemente analizzato tali forme di rendicontazione sociale non sono dovute da ogni ente e si rimodulano su base dimensionale.

Il principio di trasparenza: obbligo di pubblicazione

L’ets, da un punto di vista economico-sociale, al fine di poter rispettare lo scopo non lucrativo caratterizzante la sua natura stessa, ha numerosi limiti a cui deve sottostare. Una delle preclusioni più astringenti è forse quella di non poter distribuire in maniera né diretta né indiretta utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, inoltre deve destinare esclusivamente le risorse finanziarie e strumentali dell’ ETS al perseguimento degli scopi statutari.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta al quesito ricevuto, cita oltre all’art. 14 del Codice del Terzo settore anche l’art. 4 comma 1 della legge 106/2016, ove in materia di Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e alla lettera l) era stato già previsto che “al fine di garantire l’assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti
nonché agli associati”
.

L’art. 48 del d.lgs 117/2017 contiene una serie di adempimenti informativi che l’ente del terzo settore deve rispettare al fine di poter perseguire il principio della trasparenza ed il regime di pubblicità-notizia proprio del RUNTS.

Il volere del legislatore è infatti quello di permettere ai cittadini di esseri edotti rispetto all’operato delle associazioni che operano per il bene comune in modo anche da consentire loro di compiere scelte oculate nel momento in cui è necessario destinare ad esempio il contributo solidale obbligatorio sotto forma di 5x1000.

Modalità di pubblicazione degli emolumenti: il chiarimento del Ministero

Nella nota presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene chiesto difatti di specificare se “gli emolumenti e i compensi debbano essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascuno dei soggetti richiamati dalla norma o in alternativa, come dato aggregato, distinto per categoria soggettiva richiedendo infine, se disponibili, eventuali modelli o standard in tal senso”.

Il dubbio pratico che nasce tra gli enti obbligati dall’art. 14 del CTS a rispettare tale adempimento è difatti di natura pratica, e deriva dalla palese iniziale contraddizione che si forma tra il dovere di trasparenza e il principio di riservatezza.

Il Ministero ha chiarito il punto con la nota n. 293 del 12 gennaio 2021 svolgendo un’analisi del combinato disposto tra l’art. 14 del CTS e l’art. 4 comma 1 lettera l) della legge 106/2016.

Riepilogando gli elementi chiave di tale adempimento, potremo schematizzarlo nel modo seguente:

  • oggetto della pubblicazione: emolumenti, compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati;
  • soggetti obbligati alla pubblicazione: ETS, ma soltanto le organizzazioni con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.
  • modalità di pubblicazione: sito dell’ente o attraverso le specifiche sezioni del bilancio sociale, per gli enti tenuti a redigerlo.

Per quanto attiene alla modalità di pubblicazione, devono essere rispettati i principi di ragionevolezza, proporzionalità e pertinenza, evitando di diffondere informazioni personali del soggetto coinvolto, ad esempio di natura sanitaria o patrimoniale.

Il Ministero conclude difatti all’interno della nota sopracitata che la pubblicazione degli emolumenti e dei compensi prevista dall’art. 14 del CTS potrà essere effettuata anche in forma anonima, sul sito dell’ETS, aggiungendo inoltre che “non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria”.

Potranno quindi essere pubblicati dati in forma anonima, avvalendosi della mera indicazione della categoria a cui si riferiscono, è però opportuno sottolineare che il Ministero ha chiarito anche che “non ritiene invece sufficiente (in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge) la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione”.

I dati potranno essere pubblicati in forma anonima, suddivisi però sulla base delle categorie a cui vengono erogati emolumenti e compensi, ed ulteriormente differenziati sulla base della tipologia di “retribuzione” concessa, se si tratta cioè di “indennità particolare” o di “rimborso spese” od altro.

Le associazioni potranno poi utilizzare il format a loro più congeniale in quanto non sono stati previsti particolari modelli da seguire.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Note numero 293 del 12 gennaio 2021
Articolo 14, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

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