Cassa integrazione 2022 e lavoro subordinato o autonomo: chiarimenti sulla soglia dei sei mesi

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione 2022 e lavoro subordinato o autonomo: i chiarimenti sulla soglia dei sei mesi alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio e dettagliate dal Decreto Sostegni ter. Le indicazioni arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare numero 6 del 18 marzo 2022.

Cassa integrazione 2022 e lavoro subordinato o autonomo: chiarimenti sulla soglia dei sei mesi

Cassa integrazione 2022 e lavoro subordinato o autonomo: chiarimenti sulle regole che riguardano la compatibilità tra CIG e attività lavorativa alla luce delle novità introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nell’ultima Legge di Bilancio e dettagliate dal Decreto Sostegni ter.

Si illustrano le regole sulla soglia dei 6 mesi in vigore dal 1° gennaio.

Con la circolare numero 6 del 18 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pone sotto la lente di ingrandimento una serie di aspetti e settori su cui si riflettono le modifiche normative approvate, in particolare:

  • Decorrenza delle nuove disposizioni;
  • Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni;
  • Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa;
  • Esame congiunto;
  • Riorganizzazione aziendale per processi di transizione;
  • Accordo di transizione occupazionale;
  • Condizionalità e riqualificazione professionale;
  • Disposizioni transitorie;
  • Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia;
  • Editoria.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare numero 6 del 18 marzo 2022
Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali. Decreto- legge n. 4 del 27 gennaio 2022. Primi quesiti in materia di interventi di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Cassa integrazione 2022 e lavoro subordinato o autonomo: chiarimenti sulla soglia dei sei mesi

La riforma degli ammortizzatori sociali ha riguardato anche il rapporto che lega la cassa integrazione con eventuali nuovi rapporti di lavoro per i soggetti che beneficiano delle prestazioni.

L’articolo 8 del decreto legislativo numero 148 del 2015 è il riferimento normativo cardine per orientarsi tra le regole sulla compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con un’attività lavorativa diversa da quella svolta presso il datore che ha richiesto la CIG.

Nella formulazione attualmente in vigore è prevista una distinzione di trattamento in base ai rapporti di lavoro di diversa natura e durata:

  • in caso di fruizione della cassa integrazione e svolgimento dell’attività subordinata o autonoma per una durata superiore a sei mesi durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, non si ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate;
  • in caso di attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, viene sospeso il trattamento di integrazione salariale per la durata del rapporto di lavoro.

La nuova versione del testo prevista dalla Legge di Bilancio 2022 non aveva specificato il trattamento applicabile ai rapporti di lavoro subordinato esattamente pari a sei mesi e, come sottolinea la circolare numero 6 del 18 marzo 2022, la precisazione è arrivata con il Decreto Sostegni ter:

“All’articolo 8, già modificato con gli interventi della legge di bilancio 2022, viene introdotta, ad opera dell’articolo 23 lett. c) del Decreto sostegni ter, una puntualizzazione relativa all’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga - nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro - attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle sei mensilità.

In questa ipotesi, come nell’ipotesi già disciplinata dal previgente art. 8, comma 2, relativa allo svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro”.

Cassa integrazione 2022 e lavoro subordinato o autonomo: chiarimenti sulla soglia dei sei mesi

Il nuovo documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con i chiarimenti sulla cassa integrazione 2022, così come le precedenti circolari sulla riforma degli ammortizzatori sociali, non si soffermano però in maniera particolare sulle conseguenze tangibili di questa distinzione.

Come sottolinea il dossier redatto dalla camera sulla Legge di Bilancio 2022, riportando l’orientamento seguito dalla giurisprudenza e dall’INPS, sul piano pratico solo per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo superiori ai sei mesi vengono riconosciuti sia il cumulo tra il reddito da lavoro e il trattamento relativo alle giornate non oggetto di prestazione lavorativa sia l’eventuale quota di trattamento nel caso in cui il reddito della giornata di lavoro risulti inferiore a quello che spetterebbe in base al trattamento stesso.

In una panoramica generale bisogna poi sottolineare che resta confermata un’incompatibilità tra l’avvio di nuovi rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato e la cassa integrazione.

Con le ultime novità introdotte dalla normativa, inoltre, non cambiano le regole sulla comunicazione: in caso di cassa integrazione e nuova attività lavorativa è sempre necessario informare l’INPS.

Si verifica la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività.

Come sottolinea l’approfondimento pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ad aprile aprile 2021, le modalità in cui questo obbligo risulta assolto cambiano in base alla tipologia della prestazione svolta.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto che siano i datori di lavoro privati a comunicare l’avvio dei rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione tramite il modello UNILAV, le comunicazioni vengono poi acquisite nelle procedure INPS.

Questa operazione è utile anche per rispettare gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa che regola la compatibilità tra attività lavorativa e cassa integrazione.

Praticamente, quindi, il lavoratore subordinato non deve procedere con la comunicazione all’INPS, mentre nel caso di lavoro autonomo con partita IVA questo adempimento spetta al dipendenti in CIG.

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