PMI innovative ammissibili: quali requisiti per l’agevolazione?

Tommaso Gavi - Incentivi alle imprese

PMI innovative ammissibili, quali sono i requisiti per accedere all'agevolazione? Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 475 del 16 ottobre 2020: dopo sette anni dalla prima vendita commerciale, sono in fase di espansione senza limiti di età se effettuano un investimento in capitale di rischio per un nuovo prodotto o mercato geografico superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

PMI innovative ammissibili: quali requisiti per l'agevolazione?

PMI innovative ammissibili, quali sono i requisiti per poter accedere all’agevolazione?

A riepilogare le condizioni da rispettare è la risposta all’interpello numero 475 del 16 ottobre 2020.

Dopo sette anni dalla prima vendita commerciale i soggetti sono considerati ammissibili poiché ancora ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita senza limiti di età:

  • fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan di un nuovo prodotto o mercato geografico, che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

L’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimenti degli incentivi per le start up innovative, estesi anche alle PMI.

Il documento ribadisce, inoltre, quali sono i limiti massimi da rispettare e le spese che ci rientrano.

PMI innovative ammissibili: quali requisiti per l’agevolazione?

Quali condizioni devono essere soddisfatte da parte di una PMI innovativa per rientrare nella definizione di ammissibile?

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 475 del 16 ottobre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 475 del 16 ottobre 2020
Articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 3 del 2015 e decreto 7 maggio 2019. Determinazione del limite massimo di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto attuativo.

Il documento di prassi parte dal caso concreto di una PMI innovativa che chiede chiarimenti sul limite massimo di 15 milioni e sulle spese che concorrono al raggiungimento di tale soglia.

In via preliminare l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 sui requisiti previsti per le PMI.

Viene inoltre richiamato il decreto interministeriale del MEF e del MISE, emanato il 7 maggio 2019.

La prima norma citata estende alle PMI innovative gran parte delle misure, anche non di natura tributaria, previste dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 per le start up innovative.

Nello specifico l’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 contiene le norme applicabili agli investimenti nel capitale sociale.

I provvedimenti contenuti nel decreto ministeriale del 2019 sono validi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

I requisiti previsti dalla norma per le PMI innovative per le agevolazioni sono i seguenti:

  • rientrano nella definizione di PMI innovativa anche i soggetti non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti a condizione che gli stessi siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • i soggetti che ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

PMI innovative ammissibili: i requisiti da rispettare

Nel caso di soggetti che ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale, le PMI innovative sono considerate comunque ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale a patto che vengano rispettati determinati requisiti.

Le condizioni che devono essere soddisfatte sono le seguenti:

  • fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n.651/2014.

Per rispondere al quesito dell’istante l’Agenzia delle Entrate si rivolge direttamente al MISE.

Parte della risposta del Ministero dello Sviluppo economico è riportata nel documento dell’Agenzia delle Entrate:

“In risposta al primo quesito dell’istante si chiarisce, dunque, che i requisiti di ammissibilità all’agevolazione, come già detto, sono definiti sulla base della normativa europea sugli aiuti di Stato e la decisione di autorizzazione dell’aiuto e non si esauriscono con il fatto di essere PMI innovativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 e iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese; affinché una PMI innovativa sia ammissibile,occorre anche che siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma ai fini della ammissibilità all’agevolazione.”

Si devono rispettare le condizioni e i limiti previsti sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014.

Il chiarimento si esprime anche sul limite di 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile all’agevolazione.

Nel parere si legge quanto segue:

“Pertanto, il limite dei 15 milioni di euro va calcolato in relazione ai conferimenti agevolabili ai sensi dello stesso decreto e compatibilmente con quanto previsto dalla normativa europea.”

Alla luce di quanto spiegato dal MISE, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che l’istante non possiede i requisiti per essere qualificato come “PMI innovativa ammissibile”, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto 7 maggio 2019.

L’istante può, comunque, fruire delle ulteriori agevolazioni previste dalle agevolazioni previste dagli articoli 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 32 del decreto legge n. 179 del 2012, dal momento che viene mantenuta la qualifica di PMI innovativa.

Infine, per quanto riguarda il piano di aumenti di capitale descritto dall’istante l’Agenzia delle Entrate ritiene che non concorra a determinare il limite massimo di 15 milioni di euro, previsto all’articolo 4, comma 7, del decreto 7 maggio 2019.

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