OIC 4: il procedimento di fusione

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Il principio contabile OIC 4 disciplina il procedimento di fusione dal punto di vista contabile, ecco come procedere.

OIC 4: il procedimento di fusione

La fusione è un’operazione straordinaria che realizza il fenomeno della c.d. concentrazione di imprese, attraverso la quale è possibile ampliare le dimensioni e la competitività sul mercato di due o più società.

Con un’operazione di fusione una società preesistente o di nuova costituzione si sostituisce a due o più società, assumendone i relativi diritti ed obblighi.

Diversamente, allorché venga realizzata tra società legate da un rapporto di controllo, la fusione persegue finalità di riorganizzazione giuridico-formale dell’assetto strutturale del gruppo di aziende di cui è composta.

Il principio contabile OIC 4 descrive accuratamente la procedura e le tipologie di fusione, ricalcando le regole dettate dal codice civile, oltre che a dedicare un’ampia sezione alla formazione del bilancio e dei documenti contabili della procedura.

Un breve cenno inoltre è dedicato agli effetti fiscali della procedura, rimandando all’articolo 172 del TUIR.

OIC 4: tipologie di fusione

La fusione consiste nell’integrazione fra più aziende: è una forma di aggregazione aziendale completa, che si sostanzia nell’unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.

Le motivazioni che inducono le aziende a fondersi possono essere diverse: fattori operativi e di gestione (tecnologici, commerciali, produttivi, logistici, amministrativi) o di natura finanziaria.

A seconda della tipologia di fusione adottata potremo trovarci di fronte ad un’azienda incorporante, ingrandita dall’unificazione del proprio patrimonio con quelli delle società incorporate, oppure, nel caso di fusione propria, ad un nuovo complesso produttivo, creato dalla compenetrazione dei patrimoni delle società coinvolte, con la nascita quindi di una nuova entità giuridica.

L’ articolo 2501 del Codice Civile a riguardo ci dice che la fusione “può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre”, limitandosi quindi ad indicare le diverse forme con cui si può realizzare.

Dalla lettura della norma e dalla prassi operativa si possono identificare quindi le seguenti tipologie di fusione:

  • fusione propria o per unione o pura, nella quale le società partecipanti all’operazione si estinguono e danno origine ad una nuova entità giuridica;
  • fusione per incorporazione, nella quale viene ad estinguersi la sola società incorporata mentre la incorporante effettua un aumento di capitale sociale con conseguente attribuzione ai soci della società incorporata delle relative azioni o quote.

Inoltre, a seconda del tipo di società partecipanti alla fusione, è possibile distinguere:

  • fusione omogenea, che si realizza fra società di persone oppure fra società di capitali;
  • fusione progressiva, di società di persone in società di capitali (o regressiva nel caso opposto)

OIC 4: le fasi del procedimento di fusione

Il Principio contabile OIC 4 ripropone le fasi fondamentali del procedimento di fusione, così come sono esposte nel Codice Civile dagli articoli 2501 e 2505 quater.

E’ un processo step by step che si articola nelle seguenti fasi:

  • Redazione degli organi amministrativi: secondo l’ articolo 2501 ter del Codice Civile deve essere presentato il progetto di fusione per descrivere le caratteristiche dell’iniziativa. Contiene tra le altre informazioni il rapporto di cambio di azioni o quote di partecipazione e l’eventuale conguaglio in denaro. Insieme ad esso, le aziende coinvolte devono presentare la situazione patrimoniale delle società, con un termine non antecedente 120 giorni oppure l’ultimo bilancio approvato, depositato da non oltre sei mesi.
  • Redazione di una perizia di un esperto indipendente sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote (articolo 2501 sexies del Codice Civile);
  • Deposito dei documenti (articolo 2501 septies del Codice Civile): i documenti elencati in precedenza ed i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile, devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione.
  • Decisione in ordine alla fusione (articolo 2502 del Codice Civile): ciascuna delle società coinvolte decide in ordine alla fusione, secondo le maggioranze previste dalla normativa: la decisione deve essere iscritta entro trenta giorni al Registro delle imprese;
  • Attuazione della fusione e stipula e sottoscrizione dell’atto di fusione (articoli 2503 e 2504 del Codice Civile): trascorsi 60 giorni dal deposito della decisione della fusione presso il Registro delle imprese, può avere attuazione il progetto. Questo lasso di tempo è necessario affinché i creditori insoddisfatti possano opporsi. Trascorso questo termine senza opposizioni o dopo aver soddisfatto tutti i creditori, si procede con la redazione dell’atto di fusione che è un atto pubblico da depositare entro trenta giorni presso il Registro delle imprese nei luoghi ove hanno sede le società partecipanti.

OIC 4: gli effetti contabili del processo di fusione

A seguito della fusione, i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione vengono assunti dalla società incorporante o risultante dalla fusione, subentrando pertanto in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori ad essa.

La fusione ha effetto cioè acquisisce efficacia reale nel momento in cui viene trascritto l’atto di fusione presso il Registro delle imprese; nel caso di fusione per incorporazione e possibile postdatare o retrodatare gli effetti della fusione.

Da un punto di vista contabile la procedura di fusione può generare delle differenze di fusione in avanzo o disavanzo, che emergono, nel caso di fusione per incorporazione dalla differenza tra la partecipazione posseduta dall’incorporante e la corrispondente quota di patrimonio netto dell’incorporata.

Nella fusione per incorporazione, dove l’incorporante possiede interamente il capitale dell’incorporata, si dovrà procedere all’annullamento della partecipazione e sostituzione della stessa in bilancio del patrimonio netto dell’incorporata. Non occorre procedere quindi con un’operazione di aumento del suo capitale sociale.

Da questa procedura possono sorgere:

  • un avanzo di fusione: se l’azienda incorporante ha pagato un prezzo inferiore rispetto al valore effettivo del patrimonio netto dell’incorporata;
  • un disavanzo di fusione: se l’azienda incorporante ha pagato un prezzo superiore rispetto all’effettivo valore del patrimonio netto dell’incorporata.

In caso di avanzo di annullamento non è corretto iscrivere questa differenza in una riserva di capitale, bensì è opportuno rettificare, attraverso una rivalutazione in bilancio, gli elementi patrimoniali per renderli più vicini al loro valore corrente rispetto a quello storico.

Se a seguito di questa rettifica la differenza in avanzo persiste, può essere considerata un badwill cioè un avviamento negativo legato ad una futura previsione di perdita derivante dalla società incorporata: questa differenza dovrà essere quindi iscritta tra i Fondi rischi ed oneri futuri a fronte delle perdite attese.

Un disavanzo di fusione nasce invece da un avviamento positivo: la società incorporante ha pagato la partecipazione dell’incorporata ad un prezzo superiore rispetto al valore del patrimonio netto della società partecipata. Tale disavanzo di annullamento può essere ripartito tra le attività delle società incorporate, con contestuale rivalutazione delle stesse, oppure evidenziato come valore autonomo nell’attivo del bilancio della società incorporante.

Nel caso la fusione avvenga per incorporazione tra una società che non possiede il 100% del capitale dell’incorporante, la prima dovrà annullare la partecipazione iscritta nel suo bilancio e di conseguenza procedere con un aumento del capitate pari alle azioni o quote da assegnare ai soci della società risultante dalla fusione.

Questa operazione può generare una differenza da concambio che nasce dalla differenza tra il valore contabile delle società fuse recepite dopo la fusione e l’aumento di capitale sociale deliberato sulla base del rapporto di cambio.

Anche questa differenza può essere positiva se l’aumento di capitale sociale è inferiore al valore del patrimonio netto della società incorporante oppure sarà negativa in caso contrario.

Il regime di neutralità fiscale delle operazioni di fusione

Da un punto di vista fiscale, l’articolo 172 del TUIR stabilisce che, ai fini delle imposte dirette, le operazioni di fusione sono da considerarsi neutrali: esse non costituiscono né realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative a rimanenze e avviamento.

Il disavanzo o l’avanzo di fusione o da concambio sono da considersi neutrali ai fini fiscali e pertanto non sono soggette a tassazione.

L’irrilevanza fiscale delle differenze da fusione iscritte in bilancio determina un regime di doppio binario. Per tale motivo, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da un apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

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