OIC 25: le imposte sul reddito

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sui redditi: analisi del principio contabile OIC 25. Facciamo di seguito il punto dei criteri previsti, anche ai fini della corretta rappresentazione in bilancio della fiscalità anticipata e differita.

OIC 25: le imposte sul reddito

Principio contabile OIC 25: analisi dei criteri per rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sui redditi.

Al termine dell’esercizio, in sede di redazione del bilancio, la società determina l’ammontare delle imposte. Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio.

L’onere fiscale complessivo per una società rappresenta l’ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio, costituito sia dalle imposte correnti che dalle imposte differite e anticipate.

Base di partenza per ben comprendere il concetto di imposizione differita e anticipata è il principio di competenza, secondo cui, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del Bilancio d’Esercizio, le imposte sul reddito sono contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime.

Il principio della competenza per la contabilizzazione delle imposte si contrappone quindi al criterio della esigibilità (o liquidità) che comporta l’iscrizione in bilancio delle sole imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

OIC 25: come nasce la fiscalità anticipata e differita?

Le imposte correnti sono le imposte dovute sul reddito imponibile di un determinato esercizio.

L’ammontare delle imposte correnti non sempre corrisponde esattamente all’ammontare delle imposte di competenza dell’esercizio, per effetto della diversa applicazione di norme civilistiche e fiscali.

I valori attribuiti ad un’attività o passività, infatti, secondo criteri civilistici sovente differiscono dal valore riconosciuto ad esse ai fini fiscali. Questa discrasia genera una differenza temporanea rappresentata da componenti di costo e/o di ricavo che, rilevanti in sede di chiusura dell’esercizio, manifestano fiscalmente i loro effetti negli esercizi successivi.

Le differenze temporanee possono essere:

  • tassabili se sono imponibili negli esercizi successivi originando un’accantonamento da passività per imposte differite: l’esempio tipico è la rateizzazione dell’onere fiscale derivante da una plusvalenza patrimoniale;
  • deducibili se danno luogo ad imponibili nell’esercizio in cui si rilevano, generando dei crediti da attività per imposte anticipate, dovute ad esempio dalla svalutazione dei crediti, da rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, dall’ammortamento di beni materiali, immateriali ed avviamento.

Secondo l’OIC 25:

Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi

Queste differenze, quindi, sono destinate ad essere riassorbite nel calcolo del reddito imponibile degli esercizi futuri; da qui la necessità di stanziare al termine dell’esercizio, la fiscalità differita.

Le differenze temporanee da cui scaturisce la fiscalità differita possono sorgere a seguito di operazioni che hanno effetto sul conto economico quindi verranno rilevati al 31/12 dei ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

Esistono però delle operazioni che non hanno effetto sul conto economico: si tratta, ad esempio, di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), correzioni di errori commessi in esercizi precedenti, cambiamenti di principi contabili, rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta.

OIC 25: la rappresentazione della fiscalità anticipata e differita in bilancio

L’articolo 2424 del codice civile prevede che, nello Stato Patrimoniale, le attività correlate alle imposte correnti e alle imposte anticipate siano rilevate nelle seguenti voci:

  • CII4 bis crediti tributari: questa voce accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione;
  • CII4 ter imposte anticipate: questa vice accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali.

Il medesimo articolo del codice civile prevede inoltre che, nello stato patrimoniale, le passività relative alla fiscalità corrente e differita siano rilevate nelle seguenti voci:

  • B2 Fondi per imposte, anche differite che comprende le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.
  • D12 Debiti tributari questa voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti (IRES, IRAP ed eventuali imposte sostitutive delle stesse) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. La voce accoglie, altresì, le ritenute operate come sostituto d’imposta e non versate alla data di bilancio.

La contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è rappresentata da:

  • la voce E21 oneri straordinari/Imposte relative a esercizi precedenti, se l’accantonamento si riferisce a passività per imposte probabili relative ad esercizi precedenti;
  • la voce E22 imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate, se l’accantonamento si riferisce alle passività per imposte differite.

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