Negoziazione assistita: procedura e costi

Redazione - Leggi e prassi

Negoziazione assistita: come funziona la procedura? Cerchiamo di fare il punto su costi e termini per la convenzione.

Negoziazione assistita: procedura e costi

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta con il D.l 132/2014 e prevede la risoluzione amichevole di una controversia senza passare per le aule di tribunale. I benefici possono influire sia sui costi che sui termini temporali.

Chi deve accedere alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria o facoltativa dovrà concludere per iscritto una convenzione. I costi del procedimento saranno quelli dovuti all’avvocato o agli avvocati che cureranno la mediazione.

Vediamo nel dettaglio cos’è la negoziazione assistita con i termini e le materie alle quali si applica.

Negoziazione assistita: procedura e termini

La negoziazione assistita consente di arrivare ad una composizione delle liti facendo ricorso unicamente al supporto di uno o più avvocati. La procedura è stata pensata per diminuire le cause che giungono nelle aule di tribunale, diminuendo tempi e costi della giustizia.

I termini con i quali viene descritto l’istituto dalla legislazione (D.l. 132/2014) descrivono il concordato come un accordo mediante il quale le parti “convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.

La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere obbligatoriamente comunicata da parte dell’avvocato al conferimento dell’incarico. La legge che l’ha introdotta stabilisce inoltre per la negoziazione assistita i termini all’interno dei quali è possibile ricorrervi.

Di particolare importanza risulta la durata della procedura. I concordato di negoziazione assistita deve contenere infatti i termini temporali all’interno dei quali è possibile fare ricorso a questa modalità composizione delle liti.

La procedura non può durare meno di un mese e più di 3. I termini della negoziazione assistita possono essere prorogati per 30 giorni con l’accordo tra le parti.

Negoziazione assistita obbligatoria e facoltativa: materie

La convenzione, che deve essere redatta in forma scritta, deve necessariamente recare l’oggetto sul quale si eserciterà la negoziazione assistita. I termini imposti dalla legislazione sulle materie che possono esservi trattate esclude dal campo di applicazione dell’istituto:

  • diritti indisponibili, come il riconoscimento di un figlio o il diritto agli alimenti;
  • materie di lavoro.

Si parla di negoziazione assistita obbligatoria per i casi nei quali la legge prescrive di farvi ricorso obbligatoriamente prima di procedere in tribunale. Il mancato ricorso alla procedura comporta l’improcedibilità della causa.

La negoziazione assistita obbligatoria è imposta nei seguenti casi (art. 3, c. 1, D.l. 132/2014):

  • controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti;
  • domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori ai 50.000 euro se non riguardano la mediazione obbligatoria.

Negoziazione assistita: costi

Le disposizioni che forniscono le istruzioni circa le modalità di attuazione della negoziazione assistita non specificano i costi per la procedura. È perciò sempre buona prassi richiedere all’avvocato un preventivo circa le spese che si si potrebbe trovare a sostenere.

Per la negoziazione assistita i costi possono quindi essere stabiliti con un accordo tra avvocato e cliente da stabilire di volta in volta. Trattandosi di un procedimento stragiudiziale, come termine di riferimento è possibile assumere la tabella del D.M. n. 55/2014 per prestazioni di assistenza stragiudiziale:

ValoreCompenso
da 0,01 a 1.100,00 euro 270,00 euro
da 1.100,01 a 5.200,00 euro 1.215,00 euro
da 5.200,01 a 26.000,00 1.890,00 euro
da 26.000,01 a 52.000,00 2.295,00 euro
da 52.000,01 a 260.000,00 4.320,00 euro
da 260.000,01 a 520.000,00 5.870,00 euro

Va sottolineato in materia di costi della negoziazione assistita come la procedura è gratuita per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il richiedente in questo caso deve rientrare nei termini fissati per il reddito annuo imponibile dell’ultima dichiarazione, che non dovrà essere superiore ai 11.528,41 euro.

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