Legge 104, il certificato per lo sconto IVA non ha scadenza

Legge 104, non ha scadenza il certificato che dà diritto all'IVA al 4 per cento sull'acquisto di dispositivi, ausili e protesi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 578 del 3 settembre 2021.

Legge 104, il certificato per lo sconto IVA non ha scadenza

Legge 104, non ha scadenza il certificato medico che dà diritto all’acquisto di dispositivi, ausili e protesi con l’IVA al 4 per cento.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 578 del 3 settembre 2021, ribadendo che non scade né la certificazione del medico specialista dell’ASL che attesta l’handicap cronico né quella del medico curante che documenta il collegamento funzionale tra la menomazione e il dispositivo acquistato.

In altri termini, la persona con disabilità permanente ai sensi della Legge 104 e che vuole fruire dello sconto IVA sull’acquisto di ausili medici, può esibire lo stesso certificato nel corso del tempo perché, ha precisato l’Agenzia, questo non ha alcuna scadenza.

Legge 104, il certificato per lo sconto IVA non ha scadenza

Dal 4 maggio 2021, data in cui è stato modificato l’articolo 2, comma 2 bis del DM del 14 aprile 1998 relativo alle condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4 per cento per i presidi tecnici e informativi, i certificati per avere diritto allo sconto non sono sottoposti a limiti temporali.

Con la risposta all’interpello del 3 settembre l’Agenzia delle Entrate offre un riepilogo sulla disciplina specifica in cui si colloca questa disposizione, argomentando il riscontro fornito all’interpellante che ha sollevato la questione.

In particolare, l’Agenzia ricorda che il DL n. 202/1989 ha disposto che tutti gli ausili collegati a menomazioni funzionali permanenti sono sottoposti all’agevolazione citata e che dal 1996, in forza del DL n. 699, il beneficio è stato esteso anche ai dispositivi “tecnici informatici”.

Infine è intervenuta la citata legge del 1998, art. 2 comma 2, che ha stabilito le condizioni di accesso allo sconto e, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede:

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”.

Quando tali certificati, rilasciati dal medico dell’ASL, non attestino il collegamento tra la disabilità e il presidio medico, prosegue la norma, questi devono essere integrati da ulteriore documentazione del medico curante che ne indichi il rapporto funzionale (comma 2-bis).

Non essendoci alcuna previsione normativa in tal senso, aggiunge l’Agenzia,

per entrambe le suddette attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza.

Nessuna scadenza per i certificati che danno diritto allo sconto IVA: il caso specifico

Come di consueto il quesito in esame prende le mosse da un caso concreto. Stavolta l’interpello è stato presentato da un portatore di handicap al 90 per cento, in possesso della documentazione idonea a fruire dei benefici della Legge 104.

In particolare, l’interpellante dichiara di avere a disposizione:

  • la certificazione del medico specialista della ASL, rilasciata prima del 4 maggio 2021 e quindi sprovvista dell’integrazione sul collegamento funzionale con il dispositivo;
  • l’attestazione integrativa del proprio medico curante in cui viene riconosciuto il collegamento funzionale tra disabilità e dispositivo.

Ebbene, riporta l’istante, ogni volta che intende acquistare del materiale per cui è prevista l’applicazione dell’IVA al 4 per cento il venditore chiede il certificato specialistico dell’ASL con validità non anteriore a dodici mesi.

Una richiesta che, per i motivi citati e in base alla disciplina attuale, è del tutto illegittima dal momento che tale certificato, una volta rilasciato e attestante la cronicità delle condizioni, non deve di certo essere rinnovato.

Dovrà, nel caso, essere integrato nell’ipotesi in cui la patologia cambi o sopraggiungano, con il progresso tecnologici, nuovi ausili utili alla vita del disabile.

Agenzia delle entrate - risposta all’interpello n. 578 del 3 settembre 2021
Scarica la risposta all’interpello sulle agevolazioni fiscali

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