L’incendio della documentazione fiscale non salva dall’accertamento

Gianfranco Antico - Contabilità e impresa

L'incendio della documentazione fiscale non esonera il contribuente dall'onere di produrre le copie delle fatture: è questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione

L'incendio della documentazione fiscale non salva dall'accertamento

Pur essendo incontestato l’incendio dell’opificio, con la conseguente perdita delle scritture contabili, resta in ogni caso applicabile il principio dell’onere della prova, secondo cui la perdita senza colpa non esime la contribuente dall’onere di produrre, ai fini del riconoscimento dell’Iva detratta e dei costi dedotti, copie delle fatture, eventualmente richiedendole ai fornitori.

È questo il principio dettato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1723 del 2024.

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L’incendio dell’opificio non salva dall’accertamento: il caso di specie

Una s.r.l. propone ricorso per la cassazione della sentenza con cui l’allora Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ribaltando la pronuncia di primo grado, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2009, costi indebitamente dedotti, ai fini Irap, in quanto ritenuti “non documentati”, nonché maggiore Iva, su operazioni imponibili “non documentate”, afferenti a “fatture da emettere” e a cessioni per le quali era stata disconosciuta la natura intracomunitaria, oltre sanzioni.

In punto di diritto, la CTR ha affermato che la circostanza incontestata dell’avvenuto incendio dell’opificio e della documentazione fiscale in esso custodita non incide sulla regola in materia dell’onere della prova:

“in particolare, la perdita delle scritture contabili per cause non imputabili al contribuente non esimeva quest’ultimo dall’onere di provare il volume di affari ai fini del riconoscimento dell’Iva detratta e dei costi dedotti mediante presentazione delle copie delle fatture andate distrutte ovvero copia della documentazione fiscale richiesta a clienti e fornitori (è richiamata Cass. n. 5182 del 4 marzo 2011).”

Incendio della documentazione fiscale: il pensiero della Cassazione

Per gli Ermellini, a fronte:

  • del ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso in questione con il quale la società, prospettando la circostanza dell’incendio dell’opificio e dei documenti contabili in esso custoditi, deduceva la valenza probatoria, ai fini della ricostruzione dei costi in contestazione, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società di revisione e dei documenti ad essa allegati, nonché della fattura di un fornitore e delle spese telefoniche di importo congruo con quelle sostenute nell’esercizio precedente;
  • della sentenza di primo grado con la quale veniva accolto il ricorso dando atto dell’impossibilità di documentare alcune poste contestate atteso l’incendio del 2012 che aveva distrutto la quasi totalità dell’opificio nonché la documentazione contabile e fiscale in esso custodita;
  • dell’atto di appello con il quale l’Ufficio aveva contestato la rilevanza probante della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società di revisione e dei documenti ad essa allegati;

“appare evidente l’accoglimento del gravame sulla base di un’argomentazione – quella dell’applicazione del principio di ripartizione dell’onere della prova – non centrata sull’oggetto del contendere concernente la verifica della idoneità probatoria, ai fini della ricostruzione dei costi contestati, della specifica documentazione alternativa prodotta dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio”.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.

La giurisprudenza sull’incendio della documentazione fiscale e contabile

È sicuramente erronea la tesi per la quale la denunzia di furto (come di smarrimento, o di perdita incolpevole, o di indisponibilità per sequestro) della documentazione contabile esoneri il contribuente dall’obbligo di provare la deducibilità dei costi, esposti in dichiarazione, che si assume desumibile da quella documentazione.

Sul punto, con la sentenza n. 587 del 2010 (ud. del 2009) la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare che, nel processo tributario:

“nel caso in cui il contribuente si trovi nell’incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto o, come nella fattispecie, di incendio), trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 cod. civ., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. nn. 10174/1995, 13605/2003, 21233/2006).”

Sempre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1650 del 2010 (ud. del 2009) ha confermato il principio secondo cui il furto della documentazione contabile non libera il contribuente dall’onere probatorio, consentendogli, di converso, l’utilizzo di qualsiasi strumento, anche testimoniale.

“ove il contribuente dimostri di essere nell’impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall’art. 2724 c.c., n. 3. Secondo tale disposizione la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall’onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione che autorizza la prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti. In applicazione della suddetta norma, è da ritenersi che l’incolpevole perdita della contabilità non introduca una presunzione di veridicità di quanto in proposito denunciato da contribuente agli organi di polizia, sì che un’autodichiarazione del contribuente avente ad oggetto un elenco di dette fatture, ancorché dettagliato, è insufficiente al fine, dovendo tale indizio trovare conferma testimoniale o presuntiva, se non è possibile il riscontro con le fatture emesse tramite la tenuta della regolare contabilità del soggetto emittente delle stesse (Cass. nn. 18019/09, 9919/08, 21233/06, 13605/03).”

Nel caso di specie:

“il soggetto avrebbe dovuto provare di avere smarrito incolpevolmente i documenti ed, al fine di fornire tale dimostrazione, non era sufficiente la deduzione di aver denunziato il furto della stessa. È stato, peraltro, puntualizzato che la perdita incolpevole della documentazione, di per sé ed in assenza di elementi di riscontro, non può giustificare i costi: l’onere di provare i fatti che legittimano il riconoscimento dei costi grava sul contribuente; quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per avere denunciato un furto della contabilità, non spetta all’amministrazione di operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente di attivarsi, attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse; con l’acquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime (Cass n. 9919/08, cit.); né una denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto (Cass. n. 13605/03).”

E con l’ordinanza n. 11908 del 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che:

“ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta, spetta al contribuente l’onere di provarne la legittimità e la correttezza, sicché, quando questi non sia in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente medesimo attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime, non essendo la denuncia di furto per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (Sez. 5, n. 18028 del 14/09/2016; Sez. 6-5, n. 23331 del 16/11/2016).”

E resta fermo che costituisce onere del contribuente fornire la prova di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per cause a lui non imputabili.

È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18582 del 2021. Nel caso in esame, per la Suprema Corte di Cassazione, l’errore in iudicando commesso dalla C.T.R. appare evidente laddove il Giudice di appello da un canto, pur in presenza di espressa contestazione, ha ritenuto dimostrata l’avvenuta sottoposizione a sequestro delle scritture contabili, solo verbalmente dedotta dal contribuente, e dall’altro, dando rilievo alla assenza di prova certa e contraria sulla inesistenza di detto provvedimento di sequestro ha indebitamente addossato l’onere probatorio all’Amministrazione finanziaria.

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