IVIE e IVAFE, Agenzia delle Entrate: i codici tributo da inserire nel modello F24

Tommaso Gavi - Imposte

IVIE e IVAFE, con la risoluzione numero 26/E del 21 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate vengono resi noti i codici tributo da inserire nel modello F24 e le rispettive ridenominazioni. Dal 2020 la platea dei soggetti a cui si applicano le imposte è stata estesa dalla legge di Bilancio. Le istruzioni per la compilazione.

IVIE e IVAFE, Agenzia delle Entrate: i codici tributo da inserire nel modello F24

IVIE e IVAFE: con la risoluzione numero 26/E del 21 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate rende noti i codici tributo da inserire nel modello F24 e le rispettive ridenominazioni.

La legge di Bilancio 2020 estende ad altri soggetti passivi l’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

A partire dal 2020 i soggetti interessati dovranno utilizzare i codici tributo istituiti con le risoluzioni numero 54/E del 7 giugno 2012 e numero 27/E del 19 aprile 2013.

Al’ultimo documento di prassi citato si deve inoltre fare riferimento per le istruzioni di compilazione del modello F24.

IVIE e IVAFE, Agenzia delle Entrate: i codici tributo da inserire nel modello F24

IVIE e IVAFE, con la risoluzione numero 26/E del 21 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate vengono riepilogati i codici tributo da inserire nel modello F24, e le rispettive ridenominazioni.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 26/E del 21 maggio 2020
Modello F24 - ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, di cui all’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La legge di Bilancio 2020, la legge numero 160 del 27 dicembre 2019, con il comma 710 dell’articolo 1 estende la platea dei soggetti passivi per l’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e di quella sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero.

Il comma 711 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni a partire dal 2020.

I contribuenti interessati possono fare riferimento ai codici tributo riportati nella tabella riepilogativa.

Codice tributo Denominazione
4041 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO
4042 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO
4044 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
4045 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE
4046 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO
4043 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO
4047 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
4048 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE

Le sequenze di cifre che devono essere inserite all’interno del modello F24 sono state istituite dai seguenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate:

Quest’ultima contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.

IVIE e IVAFE, Agenzia delle Entrate: le istruzioni di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo 4041, 4043, 4044 e 4047, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”.

NN rappresenta il numero della rata in pagamento e RR indica il numero complessivo delle rate.

Per il pagamento in unica soluzione, il campo deve essere valorizzato con 0101.

Per il codice tributo 4046, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è indicato il mese cui si riferisce l’acconto (0006 per il primo acconto e 0011 per il secondo acconto), nel formato “00MM”.

Nel caso del codice tributo 4042, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto il versamento da parte delle fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

IVAFE, le novità del decreto Rilancio

La nuova misura economica approvata dal Governo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 ed in vigore dallo stesso giorno, prevede novità riguardo all’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Oltre all’estensione della platea agli enti non commerciali ed alle società semplici ed equiparate già stabilita dalla legge di Bilancio 2020, l’articolo 134 del decreto Rilancio fissa l’ammontare dell’imposta per i conti conti correnti e i libretti di risparmio a 100 euro annuali.

In linea con quanto previsto per l’imposta di registro, inoltre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

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