IVA sciroppi o integratori alimentari liquidi, quali aliquote si applicano?

Tommaso Gavi - IVA

IVA sciroppi o integratori alimentari, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 50 del 29 luglio 2021 chiarisce, sulla base della classificazione dell'Agenzia delle Dogane, in quali casi si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento. La tassazione agevolata spetta solo per i prodotti con finalità di mantenimento dell'organismo in buona salute.

IVA sciroppi o integratori alimentari liquidi, quali aliquote si applicano?

IVA sciroppi o integratori alimentari liquidi, quali sono le corrette aliquote da applicare?

Il regime agevolato al 10 per cento è previsto per gli integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione e delle specifiche proprietà hanno lo scopo di mantenere l’organismo in buona salute.

L’aliquota ridotta si applica anche nel caso di sostanze liquide. Diversamente, non è prevista alcuna agevolazione sull’imposta sul valore aggiunto per gli altri prodotti che rientrano nella categoria “sciroppi di qualsiasi natura”.

A fornire i chiarimenti è la risoluzione numero 50 del 29 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, che si basa sui pareri raccolti sulla classificazione merceologica dell’Agenzia delle Dogane.

IVA sciroppi o integratori alimentari liquidi: aliquota ordinaria e ridotta al 10 per cento

Qual è la corretta tassazione IVA da applicare agli sciroppi ed agli integratori alimentari liquidi?

A fornire un quadro chiaro e completo sulla misura dell’imposta sul valore aggiunto da applicare è la risoluzione numero 50 del 29 luglio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 50 del 29 luglio 2021
Trattamento IVA - Cessione di integratori alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972.

La risoluzione si esprime sulla linea dei precedenti documenti di prassi sul tema e basa le conclusioni sui pareri dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla classificazione merceologica.

Come più volte evidenziato dai precedenti chiarimenti, a determinare la corretta aliquota da applicare è la composizione dei prodotti stessi.

Dopo aver richiamato le principali voci della classificazione delle sostanze liquide, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

gli integratori alimentari che, sulla base dell’analisi della loro composizione ed in considerazione delle specifiche proprietà finalizzate a mantenere l’organismo in buona salute, sono classificati nelle voci doganali residuali 2106 9092 o 2106 9098, seppur commercializzati in forma liquida, non hanno le caratteristiche degli sciroppi di zucchero di qualsiasi natura e, pertanto, rientrano nella previsione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento di cui al punto 80 della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

Rientrano nell’aliquota agevolata al 10 per cento, di cui al punto 80 della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, gli integratori alimentari liquidi che hanno come scopo il mantenimento della buona salute dell’individuo.

Diversamente, sono esclusi dall’aliquota ridotta i prodotti che rientrano tra gli “sciroppi di qualsiasi natura”.

Nello specifico, quindi, è prevista l’IVA al 10 per cento solo per i prodotti che rientrano nelle seguenti voci doganali:

  • 2106 9092;
  • 2106 9098.

IVA sciroppi o integratori alimentari liquidi: la classificazione dell’Agenzia delle Dogane

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di integratori alimentari si sono sempre basati sui pareri forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occupa della classificazione merceologica.

Nella parte iniziale della risoluzione in questione viene infatti sottolineato che:

“Le predette istanze sono state gestite previa acquisizione del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, anche “ADM”) per i profili di competenza, sulla base dell’analisi della composizione degli specifici prodotti oggetto di istanza.”

Il parere tecnico dell’Agenzia permette di determinare quali di tali prodotti rientrano tra quelli indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale tabella allegata al decreto IVA permette infatti l’applicazione delle aliquote ridotte al 4, 5 e 10 per cento.

Nel dettaglio, la voce doganale 21.06.90 ricomprende tra i prodotti che danno diritto a riduzioni dell’imposta:

“preparati alimentari non nominati né compresi altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura.”

Alcuni integratori sono stati classificati come “Preparazioni alimentari diverse”, con voce 2106.

Su tale voce della classificazione la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

“sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di «complementi alimentari», a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute.”

Come spiegato in precedenza, anche in questo caso il fattore che incide sulla riduzione dell’imposta è la finalità del prodotto, ovvero quella di mantenere l’organismo in buona salute.

Nel recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate riporta quindi i chiarimenti necessari in relazione a diversi termini tra i quali “sostanza liquida”, “soluzione” e “fluido”.

Sulla base dei pareri raccolti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Amministrazione finanziaria chiarisce in quali casi tali prodotti sono esclusi dalla categoria degli “sciroppi di qualsiasi natura”, per i quali è esclusa la tassazione agevolata.

All’interno del documento sono inoltre contenute le voci di classificazione doganale dei prodotti analizzati fino a questo momento.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network