IVA gnocchi con speck: qual è l’aliquota da applicare?

Tommaso Gavi - IVA

IVA gnocchi con speck, quale tassazione si deve applicare? Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate dopo aver acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: rientrano tra le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova e possono beneficiare dell'aliquota agevolata del 4 per cento.

IVA gnocchi con speck: qual è l'aliquota da applicare?

IVA gnocchi con speck: qual è la corretta aliquota da applicare al nuovo prodotto?

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 151 del 4 marzo 2021, dopo aver chiesto il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il prodotto rientra tra le “paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova”.

Ai fini IVA tali alimenti possono essere inquadrati nella voce “paste alimentari” prevista al n. 15 della Tabella A, Parte II, del decreto IVA e beneficiare dell’aliquota agevolata al 4 per cento.

IVA gnocchi con speck: qual è l’aliquota da applicare? Si applica il 4 per cento

La risposta all’interpello numero 151 del 4 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha come oggetto la corretta determinazione dell’aliquota IVA degli gnocchi con speck.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 151 del 4 marzo 2021
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 — Aliquota IVA applicabile alla cessione di gnocchi non farciti, contenenti una minima percentuale di speck.

Anche in questo caso i chiarimenti nascono da un caso concreto: la società istante, che produce e vende pasta alimentare, chiede delucidazioni sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa ad un nuovo prodotto.

Si tratta di un nuovo tipo di gnocchi non farciti simili agli gnocchi o gnocchetti di patate. Nell’impasto, tuttavia, viene inserita una percentuale del 4 per cento di speck a dadini.

Nello specifico l’impasto è costituito da:

  • 95 per cento di purea di patate;
  • 4 per cento di speck;
  • 1 per cento di sale, aroma naturale e farina di riso.

Il quesito posto riguarda la corretta classificazione del prodotto ai fini doganali. Prima di rispondere l’Agenzia delle Entrate ha acquisito il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Gli gnocchi non ripieni vengono catalogati sotto la voce “SA 1902” che comprende:

“paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato”. La voce include, inoltre, “le paste alimentari prodotte con semole o farine di grano, granoturco, riso, patate, ecc. che possono essere cotte, farcite di carne, di pesce, di formaggio o di altre sostanze in qualsiasi proporzione, oppure altrimenti preparate (presentate come piatti preparati contenenti altri ingredienti come per esempio ortaggi, salse, carne)”

Da tale classificazione vengono escluse le paste non farcite che contengono più del 20 per cento in peso di salsiccia, salsicciotto, carne, di frattaglie, sangue, pesce o crostacei, molluschi, altri invertebrati acquatici o di una combinazione di questi ingredienti.

IVA gnocchi con speck: la corretta classificazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo aver esaminato le caratteristiche del prodotto, chiarisce che gli gnocchi in questione devono essere classificati secondo le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata nelle sottovoci NC 1902 1910.

Tali sottovoci si riferiscono alle paste alimentari senza uova, non cotte né farcite né altrimenti preparate.

La classificazione permette la determinazione della corretta tassazione IVA.

L’aliquota da applicare a quella del 4 per cento, come previsto nel n. 15 della Tabella A, parte II, Dpr n. 633/1972, ovvero del decreto IVA, per:

“paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggi”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate si allinea il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e chiarisce che l’aliquota da applicare alle cessioni del nuovo prodotto è appunto il 4 per cento.

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