IVA dispositivi medici: l’agevolazione si applica anche agli accessori degli strumenti anti Covid

Tommaso Gavi - IVA

IVA dispositivi medici, l'agevolazione prevista dall'articolo 124 del decreto Rilancio si applica anche agli accessori degli strumenti anti-Covid. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 56 del 25 gennaio 2021: anche se gli strumenti non sono espressamente indicati nell’elenco, sono indispensabili al buon funzionamento dei beni principali.

IVA dispositivi medici: l'agevolazione si applica anche agli accessori degli strumenti anti Covid

IVA dispositivi medici, anche per agli accessori degli strumenti anti-Covid si applica l’agevolazione prevista dall’articolo 124 del decreto Rilancio.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 56 del 25 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’esenzione per il 2020 e l’aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021 si applica anche se gli strumenti non sono espressamente indicati nell’elenco, dal momento che sono indispensabili al buon funzionamento dei beni principali.

In tale caso rientrano gli strumenti necessari per il corretto utilizzo dei saturimetri: le cessioni sono accessorie alla commercializzazione dei dispositivi anti-Covid.

IVA dispositivi medici: l’agevolazione si applica anche agli accessori degli strumenti anti Covid

L’IVA ridotta per i dispositivi medici si applica anche agli accessori degli strumenti anti-Covid.

Come chiarisce la risposta all’interpello numero 56 del 25 gennaio 2021 anche gli strumenti che non vengono espressamente indicati nell’elenco possono beneficiare dell’agevolazione in quanto indispensabili al buon funzionamento dei beni principali.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 56 del 25 gennaio 2021
IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Accessori.

Il caso concreto nasce dal quesito dell’istante, una società che commercializza all’ingrosso dispositivi ed apparecchiature mediche, sulla possibilità di applicare l’agevolazione prevista dall’articolo 124 del decreto Rilancio.

I dispositivi al centro del quesito sono i seguenti:

  • coprisonda monouso per termometri timpanici;
  • sensori per ossimetria cerebrale e somatica;
  • sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso.

Nel confermare la soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 26 del 2020 e l’articolo 12 del decreto IVA.

Il documento di prassi fornisce i primi chiarimenti sull’articolo 124 del decreto Rilancio, che prevede l’esenzione temporanea dell’IVA per l’anno 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 1° gennaio 2021, per le cessioni di beni ritenuti necessari a gestire l’emergenza coronavirus.

Dal momento che la norma agevolativa ha carattere di eccezionalità, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, diversamente dall’elenco allegato alla decisione della Commissione Ue 2020/491, possono beneficiare dell’agevolazione solo i beni tassativamente indicati al comma 1 dell’articolo 124.

In tale elenco sono ricompresi i saturimetri commercializzati dalla società istante, mentre non sono presenti i beni oggetto dell’interpello.

Per sciogliere il dubbio dell’istante, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate richiama anche l’articolo 12 del decreto IVA, secondo il quale i corrispettivi che sono percepiti per le operazioni secondarie e subordinate rispetto alle cessioni o prestazioni di servizi principali, concorrono a formare la base imponibile di queste ultime anche se addebitati autonomamente dal prezzo stabilito per l’operazione principale.

IVA dispositivi medici: quando i beni possono essere definiti accessori

L’accessorietà della prestazione è il concetto che permette di individuare quanto beni, che non sono scritti nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124 del decreto Rilancio, possono beneficiare ugualmente dell’agevolazione.

In merito ai fini IVA, la Corte UE ha spiegato quanto segue:

“Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

Non è dunque determinante la circostanza che il sia stabilito un prezzo unitario: rileva invece la funzione del secondo bene di integrare quella della principale, in altre parole non avere un fine indipendente.

A chiarire quali siano le caratteristiche necessarie per qualificare un’operazione come accessoria sono diversi documenti di prassi:

In base a quanto spiegato dall’Amministrazione finanziaria, i requisiti che devono essere soddisfatti sono dunque i seguenti:

  • l’operazione deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
  • l’operazione deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
  • l’operazione deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre quanto segue:

“al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’articolo 124. ..., al di fuori dei casi di applicazione del citato articolo 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello.”

Nel caso specifico viene dato parere favorevole all’applicazione dell’agevolazione rispetto ai beni oggetto di interpello.

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