Applicazione dell’aliquota IVA ridotta: l’onere della prova è a carico di chi la invoca

Aliquota IVA ridotta, l’onere della prova della corretta applicazione grava sul soggetto che invoca l'eccezione alla regola generale. Il contribuente deve dimostrarne i presupposti. Lo precisa la Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 24581/2022.

Applicazione dell'aliquota IVA ridotta: l'onere della prova è a carico di chi la invoca

In materia di IVA l’onere di provare la corretta applicabilità dell’aliquota ridotta grava sul soggetto che, reputando doversi applicare, invoca l’eccezione alla regola generale per cui, trattandosi di un’eccezione all’aliquota ordinaria generalmente prevista, il contribuente deve dimostrarne la ricorrenza dei relativi presupposti.

Di conseguenza, laddove sia l’Ufficio finanziario a contestare la correttezza della tassazione, spetta allo stesso l’onere di offrire le prove a sostegno della propria pretesa, dimostrando al contempo la sussistenza dei presupposti.

Questa è la precisazione contenuta nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24581/2022.

IVA ridotta ed onere della prova: la sentenza

Nella controversia in commento l’Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento contenente una serie di contestazioni sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della società.

Avverso l’atto impositivo la società ha proposto ricorso, respinto sia dalla CTP che dalla CTR.

In questa sede il giudice d’appello ha evidenziato, quanto all’IVA, che la società non aveva provato la corretta applicazione dell’aliquota ordinaria al 22 per cento, non risultando specificata - né in sede di verifica, né successivamente - la consistenza delle prestazioni ottenute, né potendosi evincere quali componenti dell’imponibile totale fossero operazioni soggette ad aliquota ordinaria e quali no.

La contribuente ha impugnato la sentenza lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 16 e 19 DPR n. 633/72 nella parte in cui i giudici di merito hanno affermato che l’onere della prova circa il corretto assoggettamento ad aliquota ordinaria (anziché a quella ridotta) gravi sul contribuente, laddove a contestare la correttezza della tassazione sia l’ufficio.

A parere del ricorrente in tal caso l’onere non può che gravare su quest’ultimo, ossia l’Ufficio finanziario, secondo le regole generali.

È erroneo quindi affermare, come fatto dal giudice d’appello, che costituisse onere del cessionario dimostrare che le operazioni descritte nelle fatture fossero soggette ad aliquota ordinaria, anziché ridotta.

A parere della cassazione il motivo è fondato e deve essere accolto. Il tema riguarda se spetti sempre al cessionario dimostrare che le operazioni descritte nelle fatture ricevute siano soggette ad aliquota ordinaria, anziché ridotta.

La risposta deve essere data alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio per cui grava sul contribuente che invoca l’applicabilità dell’aliquota ridotta l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti deve valere anche nel caso inverso, ove a sostenere ciò sia l’Amministrazione finanziaria.

Sul tema la Corte ha affermato che l’applicazione delle aliquote IVA ridotte, ex art. 16, comma 2, DPR n. 633/72 e Tabella A ad esso allegata, ha carattere agevolativo, sicché le relative norme sono di stretta interpretazione tanto che

“trattandosi di un’eccezione a quella ordinaria generalmente prevista, il contribuente deve dimostrarne la ricorrenza dei relativi presupposti.”

Da ciò discende l’assunto a valenza generale che il relativo onere della prova non può che gravare su quel soggetto che, reputando doversi applicare l’aliquota ridotta, invoca l’eccezione a detta regola: nel caso che occupa è l’Ufficio Finanziario secondo le regole generali sancite dall’art. 2697 c.c.

Alla luce di quanto sopra i giudici della Corte di cassazione hanno decretato l’erroneità della sentenza della CTR che ha ritenuto che l’onere della prova, a fronte della detrazione dell’IVA all’aliquota ordinaria esercitata dalla società ricorrente conformemente alle fatture ricevute dalle ditte subappaltatrici, gravasse sulla società stessa.

Trattandosi invero di contestazione da parte dell’ufficio, che ha ritenuto applicabile l’aliquota ridotta, è quest’ultimo ad avere l’onere di offrire le prove a sostegno della propria pretesa, dimostrando al contempo la sussistenza dei presupposti.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 24581 del 10 agosto 2022
Aliquota IVA ridotta, l’onere della prova della corretta applicazione grava sul soggetto che invoca l’eccezione alla regola generale. Il contribuente deve dimostrarne i presupposti. Lo precisa la Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 24581 del 10 agosto 2022.

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