IVA agevolata, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'articolo 124 del decreto Rilancio: necessaria la destinazione sanitaria dei beni. La consulenza giuridica numero 5 del 18 maggio 2021 spiega che l'esenzione e la tassazione ridotta si applicano a tutta la filiera delle cessioni di soluzione idroalcolica al litro.
IVA agevolata, per avere diritto all’esenzione per il 2020 e all’applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento per l’anno 2021 è necessaria la destinazione sanitaria dei beni.
A spiegarlo è la consulenza giuridica numero 5 del 18 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sull’articolo 124 del decreto Rilancio.
La finalità sanitaria viene rispettata a livello generale, ma se non può essere dimostrata dalla natura del cessionario o del suo settore di attività la dimostrazione può avvenire con qualsiasi documento.
La tassazione agevolata si può inoltre applicare a qualsiasi cedente o acquirente e a qualsiasi stadio di commercializzazione: in altre parole l’agevolazione è destinata all’intera filiera, dal produttore alla vendita al dettaglio.
IVA agevolata: è necessaria la destinazione sanitaria dei beni
Possono beneficiare dell’IVA agevolata i beni che rispondono a destinazione sanitaria.
Il chiarimento arriva con la consulenza giuridica numero 5 del 18 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 5 del 18 maggio 2021
- Consulenza giuridica - Articolo 124 del Decreto Rilancio - Destinazione sanitaria.
L’Amministrazione finanziaria risponde, punto per punto, ai quesiti posti da un’associazione in merito all’applicazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio.
Nello specifico le richieste dell’istante sono articolate riguardano i seguenti aspetti:
- la dimostrazione della destinazione dei prodotti, ossia se la finalità sanitaria per l’applicazione del regime agevolato può essere provata, oltre dalla natura stessa dell’impresa ricevente, da una dichiarazione dell’acquirente in cui sia attestata la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati;
- la soluzione idroalcolica in litri se l’agevolazione può essere applicata ai codici Taric indicati dell’Adm con circolare n. 12/2020 (codici 2207.1000, 2207.2000,2208.9091, 2208.9099), ossia all’alcol, denaturato o meno, purché destinato a finalità sanitarie. In particolare, il quesito riguarda se la destinazione sanitaria può essere desunta dalla natura dell’acquirente o dimostrata attraverso una sua dichiarazione e se tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna (dal produttore/distilleria alla vendita al dettaglio) possono fruire del regime IVA agevolato;
- le cessioni di soluzione idroalcolica che fanno sempre riferimento al litro come unità di misura. Nello specifico l’istante chiede conferma che ogni cessione - sia di una autocisterna contenente, ad esempio, 30mila litri, sia di cisterne Ibc da 1.000 litri, sia di una confezione da 5 litri - ricada nel campo applicativo dell’articolo 124, sempre che sussista la finalità sanitaria, a prescindere dalle quantità vendute.
Al centro del documento di prassi che riporta i chiarimenti sul tema c’è la “finalità sanitaria”.
A riguardo l’Amministrazione finanziaria specifica quanto segue:
“Tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell’articolo 124, è ragionevole ritenere che la finalità sanitaria sia rispettata nella generalità dei casi, anche se non può escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario.”
Il documento di prassi specifica inoltre che se tale finalità non è desumibile dalla natura del cessionario o del suo settore di attività, può essere dimostrata da qualsiasi altro documento che permetta di controllare i dati e le situazioni oggettive.
L’uso sanitario dei prodotti può infatti essere valutato sulla base di circostanze e di fatti che possano dimostrarlo, sulla base di elementi oggettivi e non di semplici dichiarazioni di parte.
IVA agevolata, tassazione ridotta per tutta la filiera
Un altro chiarimento sulla tassazione IVA agevolata è relativo alla soluzione idroalcolica in litri.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare 12/D dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2020.
In tale documento di prassi sono inseriti i codici TARIC che permettono l’applicazione della tassazione agevolata solo per disinfettanti a base alcolica, certificati o autorizzati come PMC o biocidi e a base di etanolo almeno maggiore o uguale al 70 per cento.
In relazione al quesito sull’applicazione dell’agevolazione relativo alla filiera del prodotto, l’Agenzia delle Entrate specifica che:
“Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Pertanto, tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore (distilleria) fino alla vendita al dettaglio, sono sottoposte al medesimo regime IVA agevolato.”
In altre parole, l’agevolazione si applica all’intera filiera: dal produttore alla vendita al dettaglio.
Nello specificare le agevolazioni previste per i beni necessari al contrasto del coronavirus, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che per beneficiare delle disposizioni inserite nell’articolo 124 del decreto Rilancio deve tuttavia essere verificato il requisito della destinazione sanitaria del prodotto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA agevolata: è necessaria la destinazione sanitaria dei beni