IMU, TARI, TASI: le istanze di rateizzazione sono escluse dall’imposta di bollo

Tommaso Gavi - Tasse

IMU, TARI, TASI, le istanze di rateizzazione sono escluse dall'imposta di bollo. Lo spiega la risposta all'interpello numero 465 del 7 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate: l'esenzione si applica anche alle richieste relative ad entrate di natura extra-tributaria o patrimoniale degli enti locali.

IMU, TARI, TASI: le istanze di rateizzazione sono escluse dall'imposta di bollo

IMU, TARI, TASI, l’Agenzia delle Entrate lo specifica: le istanze di rateizzazione sono escluse dall’imposta di bollo.

A confermarlo è la risposta all’interpello numero 465 del 7 luglio 2021.

Le istanze di rateizzazione di avvisi di accertamento relativi a ICI, IMU, TARI, TASI e contributi di soggiorno che sono presentate dai cittadini al Comune hanno piena esenzione.

Lo stesso vale per le richieste relative ad entrate di natura extra-tributaria o patrimoniale degli enti locali come il canone di occupazione del suolo pubblico.

IMU, TARI, TASI: le istanze di rateizzazione sono escluse dall’imposta di bollo

Per le istanze di rateizzazione relative a IMU, TARI, TASI e altri tributi locali non è esclusa l’applicazione dell’imposta di bollo.

I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 465 del 7 luglio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 465 del 7 luglio 2021
Istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali esenti dall’imposta di bollo.

Lo spunto nasce dai quesiti posti dall’ente pubblico istante che intende conoscere il trattamento tributario da applicare alla documentazione in esame.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, richiamando il quadro normativo di riferimento.

Nello specifico viene citato il Dpr n. 642 del 1972 che stabilisce quale documentazione è soggetta ad imposta di bollo.

Nello specifico il tributo deve essere corrisposto fin dall’origine per tutte le istanze per l’ottenimento dell’emanazione di un provvedimento amministrativo da parte della Pubblica Amministrazione, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 tariffa, allegato A al decreto citato.

Nella tabella B, tuttavia, sono state individuate le ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto da tale tassazione.

L’articolo 5 prevede l’esenzione per le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.

Viene inoltre riportato quanto precisato dalla risoluzione ministeriale n. 450267 del 1977 e ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia n. 55/2011:

"l’ampia formulazione di cui all’articolo 5, ricomprende nella sua sfera d’applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo".

In conclusione, quindi, è prevista l’esenzione per le istanze di rateizzazione con oggetto avvisi di accertamento riguardanti i tributi locali: ICI, IMU, TASI, TARI e contributo di soggiorno.

Esenzione imposta di bollo: anche per le entrate di natura extra-tributaria e patrimoniale

La risposta dell’Agenzia delle Entrate supera anche le limitazioni della soluzione proposta dall’istante.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, infatti, vengono ricomprese nell’esenzione dall’imposta di bollo anche le istanze di rateizzazione connesse alle entrate di natura extra-tributaria o patrimoniale degli enti territoriali.

Tra queste rientrano, ad esempio:

  • il canone per l’occupazione del suolo pubblico;
  • i contributi per i servizi educativi e scolastici.

In questo caso la disposizione da prendere a riferimento è il comma 4 dell’articolo 5 della tabella allegata al decreto che disciplina l’applicazione dell’imposta di bollo.

La norma esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo:

“Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.”

In base a quanto previsto dai riferimenti normativi citati risulta chiaro che anche le istanze di rateizzazione in esame, dal momento che sono atti del procedimento di riscossione delle entrate extra-tributarie degli enti locali, sono esenti dall’imposta.

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