Fondo di solidarietà attività professionali 2022: come funziona l’assegno di integrazoine salariale?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Fondo di solidarietà attività professionali 2022, istruzioni INPS su come funziona l'assegno di integrazione salariale: a chi spetta, come presentare domanda e come calcolare gli importi a cui si ha diritto. Tutte le indicazioni nella circolare numero 29 del 21 febbraio 2022.

Fondo di solidarietà attività professionali 2022: come funziona l'assegno di integrazoine salariale?

Con la circolare numero 29 del 21 febbraio 2022, l’INPS fa una panoramica su come funziona il Fondo di solidarietà attività professionali 2022.

A chi spetta l’assegno di integrazione salariale? Come presentare domanda? E come calcolare gli importi a cui si ha diritto? A queste e ad altre domande risponde il documento pubblicato dall’Istituto.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato istituito in seguito all’accordo sindacale nazionale stipulato a ottobre 2017 tra Confprofessioni e Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs. Ed è diventato operativo solo lo scorso maggio con la nomina del Comitato amministratore.

Tutti i dettagli sullo strumento di integrazione salariale, anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali presenti nell’ultima Legge di Bilancio approvata.

Fondo di solidarietà attività professionali 2022: a chi spetta l’assegno di integrazoine salariale?

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, regolato dal decreto interministeriale n. 104125/2019, nasce per garantire sostegno ai dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro dei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Si ha diritto alla tutela, un assegno di integrazione salariale, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratti di solidarietà.

I datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti possono richiedere l’accesso a questa tipologia di ammortizzatore sociale per il personale dipendente: la soglia è verificata mensilmente in base alla media del semestre precedente al periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

INPS - Circolare numero 16 del 31 gennaio 2022, Allegato 1
Fondo attività professionali - ambito di applicazione

Beneficiano della tutela tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio ed esclusi i dirigenti, che presentano i requisiti riportati di seguito:

  • hanno un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale;
  • non svolgono, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi;
  • si impegnano a svolgere un percorso di riqualificazione.

Fondo di solidarietà attività professionali 2022: istruzioni INPS sulla domanda di accesso all’assegno

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale può essere presentata a partire da 30 giorni prima dell’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e fino a 15 giorni dopo.

Le istanze devono essere presentate all’INPS in via telematica seguendo le istruzioni fornite dal messaggio n. 3240/2021.

Per accedere all’assegno di integrazione salariale il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017 le seguenti informazioni:

  • le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e l’entità;
  • la durata prevedibile;
  • il numero di lavoratori interessati.

La comunicazione avvia un esame congiunto della situazione per il raggiungimento di un accordo tra le parti. La procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione, 20 giorni per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.

Nel testo della circolare numero 29 del 2022 si legge:

“A seguito di espresso parere ministeriale, si precisa che solo qualora l’assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà” per l’accesso alla prestazione è necessario che venga raggiunto un accordo tra il datore di lavoro e le citate articolazioni territoriali e nazionali”.

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro deve comunque comunicare alle articolazioni territoriali e nazionali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati.

“Quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017, da presentarsi entro tre giorni dalla citata comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo”.

La delibera e l’autorizzazione a fruire del Fondo vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e sono disponibile anche nel Cassetto previdenziale aziendale.

Fondo di solidarietà attività professionali 2022: gli importi dell’assegno di integrazione salariale

L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, e comunque in misura non superiore al massimale, unico a partire dal 2022 e pari a 1.222,51 euro.

Agli importi non si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 pari al 5,84 per cento.

Gli importi possono essere erogati direttamente dall’INPS ai lavoratori interessati su richiesta del datore di lavoro, ma solo nei casi di insolvenza dell’azienda o per difficoltà finanziarie.

Altrimenti vengono anticipati dal datore di lavoro, che poi li recupera tramite conguaglio o rimborso presentando richiesta entro la scadenza di sei mesi:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
  • dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.

In caso di fruizione delle tutele del Fondo di solidarietà delle attività professionali, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo addizionale pari al 4 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

La somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario rappresenta la base di calcolo.

La prestazione viene corrisposta per una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile, a cui si possono aggiungere ulteriori 26 settimane per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti e solo per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà.

In ogni caso per ciascuna unità produttiva non è possibile superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.

Ulteriori dettagli sul funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali 2022 sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 29 del 21 febbraio.

INPS - Circolare n. 29 del 21 febbraio 2022
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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