Fondi di solidarietà bilaterali: indicazioni INPS su adeguamento e aliquote contributive del FIS

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Nel messaggio n. 316 del 19 gennaio l'INPS fornisce alcune precisazioni in merito alla proroga del termine per l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 fino al 30 giugno. Dal 1° gennaio sono cambiate le aliquote per il contributo al FIS

Fondi di solidarietà bilaterali: indicazioni INPS su adeguamento e aliquote contributive del FIS

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato il termine per l’adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali. La scadenza passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

L’INPS tramite il messaggio n. 316 pubblicato il 19 gennaio fornisce alcune precisazioni riguardo tale provvedimento e in relazione ai profili di natura contributiva.

In caso di mancato adeguamento dei Fondi, i datori di lavoro del relativo settore passeranno al Fondo di integrazione salariale (FIS) dal 1° luglio.

Per i versamenti al FIS, inoltre, dal 1° gennaio 2023 non si applicano più le aliquote contributive previste dalla Legge di Bilancio 2022, in quanto la misura è scaduta il 31 dicembre. Ai datori di lavoro sarà attribuito il nuovo codice di autorizzazione9N”.

Fondi di solidarietà bilaterali: le indicazioni INPS su proroga e misura delle aliquote contributive del FIS

L’INPS nel messaggio n. 316 del 19 gennaio fornisce alcune indicazioni riguardo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di Fondi di solidarietà bilaterali.

Si tratta in particolare della proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi.

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha concesso ai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs n. 148/2015) già costituiti al 1° gennaio 2022, un periodo transitorio per per adeguarsi alle nuove disposizioni della riforma degli ammortizzatori sociali.

Nello specifico, l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento dei fondi a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

La scadenza fissata dalla Legge di Bilancio 2022 al 31 dicembre, è stata prorogata di sei mesi dalla Manovra 2023 e pertanto slitta al prossimo 30 giugno.

In caso di mancato adeguamento da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno nel fondo di integrazione salariale (FIS) a partire dal 1° luglio.

Fino all’adeguamento dei singoli decreti ministeriali che istituiscono i Fondii relativi datori di lavoro che:

“occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 5 e 6).”

FIS: cambia la misura delle aliquote contributive

Nel messaggio n. 316, inoltre, l’INPS comunica che a partire dal 1° gennaio 2023 il FIS è finanziato da due nuove tipologie di contributo:

  • uno dello 0,50 per cento, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento occupano in media fino a 5 dipendenti;
  • uno dello 0,80 per cento per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento occupano in media più di 5 dipendenti.

Viene meno, infatti, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall’articolo 1, comma 219, della Legge di Bilancio 2022, un provvedimento che appunto era limitato allo scorso anno.

Sulla base di queste novità, dal punto di vista operativo, l’INPS chiarisce come dal periodo di competenza gennaio 2023 sono stati eliminati dalle posizioni contributive i seguenti codici di autorizzazione:

  • 0G”;
  • 0W”;
  • 9E”.

Al loro posto sarà attribuito il codice9N”,che da gennaio assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

Per quanto riguarda, invece, la contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), dal 1° gennaio 2023, i relativi datori di lavoro devono versarla in misura pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Di questa lo 0,60 per cento è a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30 per cento a carico del lavoratore.

Anche in questo caso viene meno la riduzione dell’aliquota prevista dalla Manovra 2022.

In quanto alle modalità di esposizione in UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori l’INPS conferma le modalità in uso finora.

INPS - Messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva

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