Domicilio

Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, come si legge nell’articolo 43 del Codice Civile. Il concetto di domicilio nasce dalla necessità di rintracciare le persone e di conoscere, quindi, i luoghi in cui si trovano. Ma resta uno spazio protetto: l’articolo 14 della Costituzione lo definisce inviolabile.

Fa riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari che la persona intrattiene, si collega al concetto di residenza, ovvero al luogo che la persona ha scelto per la sua dimora abituale. Ma domicilio e residenza possono anche essere diversi.

In diritto tributario si parla di domicilio fiscale: individuarlo è necessario per stabilire le norme a cui bisogna attenersi e l’ufficio dell’amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi.

In questo caso non solo le persone fisiche, ma anche quelle giuridiche devono averne uno. Come stabilito dall’articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, per le prime il domicilio fiscale si trova nel Comune all’interno del quale il soggetto è iscritto all’anagrafe, per le seconde (società, associazioni, imprese) viene fissato nel comune in cui è registrata la sede legale.

Di seguito, riportato in maniera integrale l’articolo 58 del DPR numero 600 del 1973:

“Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”

In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito o, se l’attività viene svolta in più Comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

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