Dichiarazione IVA 2017: modalità presentazione e scadenza

Redazione - Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA 2017: ecco modalità di presentazione e scadenza.

Dichiarazione IVA 2017: modalità presentazione e scadenza

La dichiarazione IVA è la prossima scadenza fiscale per contribuenti ed addetti ai lavori. Ma come si presenta e qual è la scadenza della dichiarazione IVA 2017?

In questo articolo analizziamo proprio modalità per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA 2017. La scadenza è il prossimo 28 febbraio 2017; com’è ormai noto ai nosti lettori, questo è il primo anno in cui la dichiarazione IVA deve essere obbligatoriamente presentata in forma autonoma fuori dalla dichiarazione dei redditi (ex modello Unico).

Analizziamo quindi le modalità di presentazione e la trasmissione telematica della dichiarazione IVA 2017.

Dichiarazione IVA 2017: modalità di presentazione

In base all’articolo 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA 2017, relativa all’anno 2016 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017.

Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione IVA 2017 tardiva e omessa
Ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Dichiarazione IVA 2017: modalità di presentazione

La dichiarazione IVA 2017 da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

a) direttamente;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
d) tramite società appartenenti al gruppo.

Le dichiarazioni IVA 2017 presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. 471 del 1997.

La dichiarazione IVA 2017 si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Dichiarazione IVA 2017: la presentazione diretta
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione IVA devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

Dichiarazione IVA 2017: presentazione soggetti non residenti
I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter, devono presentare la dichiarazione IVA 2017 tramite il servizio telematico Entratel.

Per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell’art. 35-ter, l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la preiscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle le credenziali necessarie per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, per l’accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici.

Dichiarazione IVA 2017: presentazione tramite intermediari abilitati

Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria
  • tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli iscritti negli albi degli avvocati;
  • gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i Caf - dipendenti;
  • i Caf - imprese;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Dichiarazione IVA 2017: presentazione tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni)

Anche le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione IVA 2017 esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In particolare:

  • del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli ufficio delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall’art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiarazione annuale
IVA, anche la dichiarazione dei sostituti d’imposta e la dichiarazione IRAP.

Dichiarazione IVA 2017: presentazione tramite società del gruppo

Nell’ambito di gruppi societari, come previsto dall’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui
azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente.

Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto d.lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto d.lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l’impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abilitazione alla trasmissione telematica.

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