Decreto economia, sicurezza e vigilanza sul lavoro: le indicazioni del Governo

Guendalina Grossi - Leggi e prassi

Il Governo, nella bozza del Decreto economia, ha specificato che anche il Comando dei Carabinieri potrà effettuare dei controlli nelle aziende, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive. Ma tale disposizione ribadisce ciò che altri provvedimenti avevano già chiarito in passato. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Decreto economia, sicurezza e vigilanza sul lavoro: le indicazioni del Governo

Come noto a partire da domani, 4 maggio, partirà la seconda fase che consentirà ad alcune attività di riaprire ed in particolare al comparto manifatturiero, all’edilizia privata e al commercio all’ingrosso.

Per farlo le aziende, però, dovranno adottare alcune misure che tutelino i lavoratori e che gli consentano di poter svolgere le loro mansioni in sicurezza.

Per esempio i datori di lavoro dovranno provvedere alla distribuzione di dispositivi medici come mascherine e disinfettanti per igienizzare gli ambienti.

Il Governo a questo proposito ha deciso di inserire nell’articolo 36 della bozza del Decreto economia (ex Decreto aprile), un provvedimento che autorizza il Comando dei carabinieri, oltre all’Ispettorato nazionale del lavoro, ad effettuare controlli nelle aziende al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017.

Le due norme sopracitate, però specificavano già la possibilità di un ipotetico intervento delle forze armate in materia di sicurezza sul lavoro, quindi l’inserimento della disposizione nel Decreto economia sembra essere ridondante.

Sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale: quali organi possono effettuare i controlli?

L’art. 2 del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 chiarisce che:

“La Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’Interno, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:

  • Polizia di Stato:
  1. sicurezza stradale;
  2. sicurezza ferroviaria;
  3. sicurezza delle frontiere;
  4. sicurezza postale e delle comunicazioni;
  • Arma dei carabinieri:
  1. sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
  2. sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
  3. sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
  4. sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
  • Corpo della Guardia di finanza:
  1. sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera;
  2. sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento.

Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.”

Sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale: il Decreto del Ministero dell’Interno

Come l’art. 2 del Decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, anche il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 agosto 2017, ribadisce che l’Arma dei Carabinieri può svolgere compiti di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, il Decreto del Ministero dell’Interno, stabilisce che al Reparto speciale dell’Arma, vengono riconosciuti gli stessi poteri attribuiti al personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nel dettaglio l’Arma dei Carabinieri può svolgere le seguenti attività in materia di sicurezza sul lavoro:

  • vigilanza sull’esecuzione delle leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di tutela dei rapporti di lavoro;
  • vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non è chiaro, dunque, perché il Governo abbia deciso di inserire nel Decreto economia (ex Decreto aprile) una disposizione che era già presente nelle suddette norme attualmente in vigore, ovvero quella di consentire anche al Comando dei Carabinieri di intervenire in materia di sicurezza e salute in materia di diritto del lavoro.

Per ulteriori informazioni potete consultare di seguito la bozza del Decreto economia (ex Decreto aprile), il Decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 e il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 agosto 2017.

Bozza del Decreto economia maggio 2020
Ecco la bozza del Decreto economia (ex Decreto aprile) contenente le misure adottate dal Governo per fa fronte all’emergenza Covid-2019
Decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato
Decreto del Ministero dell’Interno del 15 agosto 2017
Ecco il Decreto del Ministero dell’Interno in cui viene chiarito che le forze dell’Arma dei Carabinieri possono effettuare controlli nelle aziende in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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