Dal 1° luglio 2026 le domande per usufruire del congedo di paternità obbligatorio e per il congedo parentale dei lavoratori residenti all'estero si trasmettono esclusivamente per via telematica
Aggiornata la procedura per la presentazione delle domande di congedo di paternità obbligatorio e di congedo parentale per i lavoratori residenti all’estero.
La comunicazione arriva dall’INPS con il messaggio n. 2183 del 1° luglio 2026, in continuità con il n. 1214 del 7 aprile 2026 che prevedeva, in attesa di questo aggiornamento, l’invio di una domanda cartacea tramite posta elettronica certificata (PEC).
Dal 1° luglio le domande per usufruire di queste prestazioni devono essere presentate esclusivamente online.
Paternità, chi ha diritto al congedo obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio è rivolto ai padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche adottivi o affidatari, e alle madri intenzionali in una coppia di donne che risultano come genitori.
Sono, dunque, esclusi dal congedo i padri lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata.
Congedo di paternità: durata e indennità
Il congedo obbligatorio prevede che il padre usufruisca di dieci giorni lavorativi in caso di parto, adozione o affidamento, così da favorire una ripartizione più equa della responsabilità genitoriale.
È possibile usufruire del congedo a partire da due mesi prima del parto e fino a cinque mesi dopo la nascita (o dopo l’affidamento), eventualmente durante il congedo di maternità della madre, e anche frazionandolo a giorni (ma non a ore).
Soltanto in caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Nel calcolo dei giorni a disposizione del lavoratore possono essere utilizzate soltanto le giornate lavorative e l’indennità giornaliera è sempre pari al 100 per cento della retribuzione.
Come si richiede il congedo di paternità obbligatorio?
Per ottenere il congedo, il padre o la madre intenzionale devono avere un rapporto di lavoro dipendente e comunicare i giorni in cui vogliono “andare in congedo” per iscritto al datore di lavoro, e se possibile, almeno cinque giorni prima della data del parto.
Le modalità di richiesta del congedo variano in base alla modalità di pagamento:
- la domanda non deve essere inviata online nei casi di pagamento a conguaglio: il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni di congedo;
- la domanda va presentata online sul sito dell’INPS nei casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto e nel caso di lavoratori:
- agricoli;
- stagionali;
- addetti ai servizi domestici e familiari;
- disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono della Cassa Integrazione;
- dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.
Si può inviare la domanda anche tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’INPS.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda al proprio datore di lavoro.
Congedo: nuove indicazioni per i genitori lavoratori residenti all’estero
Anche per il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto e di congedo parentale di lavoratori residenti all’estero le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica.
Le richieste sono gestite dalle Sedi Polo individuate sulla base dello Stato estero di residenza. È possibile consultarle nel documento allegato al messaggio n. 1214/2026, disponibile di seguito.
I lavoratori residenti all’estero devono procedere con l’invio della domanda online anche per i periodi di congedo fruiti in precedenza, e quindi prima della pubblicazione del citato messaggio dell’INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Congedo di paternità, da luglio domanda solo online: le nuove indicazioni dell’INPS