Congedo maternità e paternità: al via le domande di estensione per autonomi e Gestione separata

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS con il messaggio n. 1657 del 14 aprile 2022 fornisce le istruzioni per le domande di estensione del congedo di maternità e paternità per gli iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi. Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi forniti dall'Istituto.

Congedo maternità e paternità: al via le domande di estensione per autonomi e Gestione separata

Congedo maternità e paternità, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori e le lavoratrici autonome possono richiedere un’estensione di tre mesi in presenza di specifiche condizioni.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei canali messi a disposizione dall’INPS, sito web, contact center o enti di patronato.

Lo ha specificato l’INPS nel messaggio n. 1657 del 14 aprile 2022.

La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, la quale prevede l’estensione per ulteriori tre mesi del periodo di tutela di maternità o paternità nel caso in cui il genitore abbia dichiarato nell’anno precedente al periodo di congedo un reddito inferiore a 8.145 euro.

Congedo maternità e paternità: al via le domande di estensione per autonomi e gestione separata

Il messaggio INPS n. 1657 del 14 aprile 2022 specifica la procedura di presentazione delle domande di estensione della tutela di maternità e paternità per autonomi e iscritti alla Gestione separata.

I richiedenti dovranno presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica utilizzando uno dei canali messi a disposizione dall’INPS:

  • il sito web dell’Istituto, alla sezione dedicata. In questo caso è necessario accedere tramite le credenziali di identità digitale, SPID, CIE, CNS;
  • il Contact center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). In questo caso i richiedenti devono dotarsi di un apposito PIN telefonico temporaneo;
  • gli enti di patronato abilitati dall’INPS.

I lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata possono seguire il flusso di presentazione della domanda ordinaria, il quale è stato opportunamente modificato per semplificare il procedimento.

I richiedenti per poter fruire del congedo di maternità e paternità di ulteriori tre mesi, nella pagina “Dati domanda”, dovranno spuntare la casella “SI” nella dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)”.

Possono fare richiesta per ulteriori tre mesi di congedo di maternità o paternità i genitori, lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata, che nell’anno precedente al periodo di aspettativa hanno dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro.

I lavoratori in questione hanno diritto all’ulteriore periodo di indennità, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, a condizione che il congedo sia iniziato a partire dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2022.

Il periodo di aspettativa può essere precedente a tale data solamente nel caso in cui si estenda oltre il 1° gennaio 2022. Il trattamento di tutela, invece, non sarà concesso se il congedo si è concluso interamente prima di tale data.

Congedo maternità e paternità: i requisiti per l’estensione di tre mesi

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto la possibilità, per le lavoratrici e i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata, di richiedere l’estensione di tre mesi del congedo di maternità e paternità ordinario in presenza di specifiche condizioni reddituali.

In particolare l’articolo 1 della legge specifica:

“Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

La circolare n. 1 del 3 gennaio 2022 ha fornito le prime istruzioni sulle nuove tutele riconosciute.

Come sopra specificato, per usufruire di ulteriori tre mesi di indennità i lavoratori e le lavoratrici devono aver dichiarato nell’anno precedente al periodo di aspettativa un reddito inferiore a 8.145 euro.

Si ricorda che il congedo spetta al padre qualora si verifichino eventi che riguardano la madre del bambino, quali ad esempio morte o gravi malattie, abbandono del figlio o mancato riconoscimento o affidamento esclusivo al padre.

INPS - Messaggio n. 1657 del 14 aprile 2022
Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Rilascio della procedura per la presentazione delle domande

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