CPB e regime premiale: l’esonero dal visto IVA e i chiarimenti per i crediti annuali

Sandra Pennacini - Dichiarazione IVA

Concordato preventivo biennale, tempistiche e regole d'accesso ai benefici premiali ISA: i chiarimenti sul regime agevolato per l'utilizzo dei crediti IVA annuali e infrannuali

CPB e regime premiale: l'esonero dal visto IVA e i chiarimenti per i crediti annuali

L’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) garantisce l’accesso ai benefici premiali previsti per i contribuenti più affidabili ai fini Isa, inclusi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto.

La sovrapposizione tra le regole del CPB e la gestione del regime premiale applicato ai crediti IVA, tuttavia, non è intuitiva, in quanto si discosta da quella normalmente applicabile. Ciò ha richiesto alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’ultimo dei quali pubblicato il 15 ottobre 2025.

Lo sfasamento temporale del regime premiale ISA applicato ai crediti IVA

Per comprendere la portata dei chiarimenti, in premessa occorre ricordare il funzionamento ordinario del regime premiale Isa applicabile ai crediti IVA. Tale regime è particolare, in quanto caratterizzato da un fisiologico sfasamento temporale.

I benefici di esonero dal visto di conformità (per compensazioni orizzontali fino a 50.000 o 70.000 euro, a seconda del punteggio ISA) maturano in base all’affidabilità fiscale (esito ISA) dimostrata in un dato periodo d’imposta, ma trovano applicazione in un secondo momento rispetto all’anno di imposta cui quell’esito ISA si riferisce.

Quanto sopra in ragione del fatto che il momento in cui il credito IVA viene definito - con la dichiarazione IVA annuale - è antecedente al momento in cui viene verificato l’esito ISA (con il modello ISA allegato a Redditi).

Ad esempio, per l’anno 2023: il credito IVA viene definito, indicativamente, a marzo 2024 (con il modello IVA 2024 anno di imposta 2023), ma il punteggio ISA, che si ipotizza dare titolo ad avere accesso al regime premiale, emerge nei mesi successivi, dal modello ISA 2024 anno di imposta 2023. Per tale ragione, il regime premiale ISA – conseguito, nel nostro esempio, grazie al punteggio riferibile al 2023, trova applicazione:

  1. sul credito IVA annuale dell’anno successivo (credito anno di imposta 2024, che emerge dalla dichiarazione IVA 2025);
  2. sui crediti IVA infrannuali maturati nell’anno ancora seguente (i crediti dei trimestri 2025).

CPB ed il beneficio anticipato sui crediti IVA annuali

L’adesione al concordato preventivo biennale consente di godere del regime premiale ISA. Pertanto, ad esempio, in caso di avvenuta adesione per il biennio 2024-2025, ciò deve essere letto come un “punteggio ISA 10” afferente a tali anni di imposta, punteggio già “acquisito” in ragione appunto del concordato, senza necessità di attendere la dichiarazione dei redditi per la verifica del punteggio ISA.

Proprio su questo punto, l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta con una FAQ del 24 febbraio 2025 dedicata ai crediti IVA annuali. In quell’occasione, l’amministrazione aveva chiarito che, per i soggetti aderenti, non si verifica il “gap” temporale che normalmente caratterizza il regime premiale ISA con riferimento ai crediti IVA.

Di conseguenza, il beneficio dell’esonero dal visto (fino a 70.000 euro) spetta già sul credito IVA annuale maturato nel primo anno del biennio. Quindi, per esempio, in caso di avvenuta adesione nel 2024 al concordato 2024-2025, il regime premiale già era spettante per gli utilizzi in compensazione del credito IVA 2024 (dichiarazione IVA 2025) e del credito IVA 2025 (dichiarazione IVA 2026)

CPB ed il beneficio anticipato sui crediti IVA infrannuali

L’Agenzia delle Entrate, nella citata FAQ del febbraio 2025, non aveva tuttavia affrontato la questione dei crediti IVA infrannuali. Con la nuova Faq del 15 ottobre 2025 l’Agenzia ha completato il quadro, in modo coerente.

Il chiarimento specifica che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (o dalla prestazione della garanzia) per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA infrannuali (sempre nel limite di 70.000 euro annui) si applica ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.

In pratica, se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, potrà usufruire dell’esonero per i crediti infrannuali che matureranno nel biennio 2025-2026.

Schema riassuntivo delle decorrenze in caso di avvenuta adesione al CPB

Alla luce di tutti i chiarimenti forniti, è possibile riassumere le diverse tempistiche di applicazione del regime premiale IVA. Viene considerato l’arco temporale 2023-2026 al fine di fornire una visione di insieme delle diverse possibili fattispecie.

SituazioneTipologia di creditoPeriodo credito
Modello ISA 2024 anno di imposta 2023, no CPB, esito ISA con regime premiale Credito IVA annuale Credito anno di imposta 2024 (dichiarazione IVA 2025)
Crediti IVA infrannuali I, II e III trimestre 2025
Modello ISA 2025 anno di imposta 2024, no CPB, esito ISA con regime premiale Credito IVA annuale Credito anno di imposta 2025 (dichiarazione IVA 2026)
Crediti IVA infrannuali I, II e III trimestre 2026
Avvenuta adesione al CPB 2024-2025 Credito IVA annuale Credito anno di imposta 2024 (dichiarazione IVA 2025) per CPB 2024
Crediti IVA infrannuali I, II e III trimestre 2025 per CPB 2024
Credito IVA annuale Credito anno di imposta 2025 (dichiarazione IVA 2026) per CPB 2025
Crediti IVA infrannuali I, II e III trimestre 2026 per CPB 2025
Avvenuta adesione al CPB 2025-2026 Credito IVA annuale Credito anno di imposta 2025 (dichiarazione IVA 2026) per CPB 2025
Crediti IVA infrannuali I, II e III trimestre 2026 per CPB 2025
Credito IVA annuale Credito anno di imposta 2026 (dichiarazione IVA 2027) per CPB 2026
Crediti IVA infrannuali I, II e III trimestre 2027 per CPB 2026

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