Sanzioni dichiarazione IVA 2018 e ravvedimento operoso

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione IVA

La scadenza per il ravvedimento operoso sulla dichiarazione IVA 2018 è fissata al 30 luglio: ecco regole e sanzioni.

Sanzioni dichiarazione IVA 2018 e ravvedimento operoso

Scade il 30 luglio 2018 il termine per il ravvedimento operoso sulla dichiarazione IVA.

Dichiarazione IVA 2018, sanzioni e ravvedimento operoso: facciamo il punto su quali sono le regole previste in caso di invio tardivo o omesso della dichiarazione annuale in scadenza il 30 aprile.

Qualora l’invio telematico della dichiarazione IVA sia effettuato oltre la scadenza è possibile regolarizzare l’omissione entro 90 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso.

Dopo 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione IVA 2018 l’invio è considerato omesso e la sanzione dovuta va dal 120% al 240% delle imposte non versate con un minimo di 250 euro.

Sanzioni dichiarazione IVA 2018 tardiva entro 90 giorni

L’invio tardivo della dichiarazione IVA 2018 entro 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile può essere sanato beneficiando della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso.

In caso di invio entro 90 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 30 luglio 2018) la sanzione applicata è pari ad un minimo di 258 euro e fino a 2.065 euro.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi con una sanzione di importo ridotta a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Sanzioni dichiarazione IVA 2018 omessa

Nel caso di invio oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2018 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma è in ogni caso ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta. La sanzione minima applicata non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro.

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997 se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro la scadenza per l’invio della dichiarazione del periodo d’imposta successivo e prima dell’avvio dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate la sanzione dovuta va dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 a 500 euro.

Sanzioni dichiarazione IVA integrativa o correttiva oltre i termini

Dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente può rettificare o integrare i dati trasmessi presentando una nuova dichiarazione IVA integrativa o correttiva oltre i termini compilata in ogni sua parte.

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge 193/2016 le dichiarazioni Iva a favore potranno essere integrate con le stesse tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione Iva a sfavore: la scadenza prevista per la correzione di errori od omissioni oltre la scadenza segue i termini previsti per l’accertamento.

Pertanto, la dichiarazione Iva integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (per la dichiarazione Iva 2018 la scadenza per la presentazione dell’integrativa è fissata al 2023).

Se l’integrativa è presentata entro 90 giorni dalla scadenza le sanzioni previste sono le seguenti:

  • da 250 euro a 2.000 euro se la correzione riguarda errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato (sanabile con ravvedimento operoso);
  • pari al 30%, ovvero 250 euro, se la dichiarazione è presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale (anche in questo caso con possibilità di ravvedimento).

Se invece la dichiarazione IVA integrativa è presentata dopo 90 giorni la sanzione dovuta è così determinata:

  • se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale la sanzione sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta;
  • in caso di integrativa presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo si applicherà la sanzione per omesso versamento.

Si ricorda che possono presentare la dichiarazione Iva integrativa soltanto coloro che hanno validamente presentato la dichiarazione originaria, comprese le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza.

Per maggiori dettagli si invita a far riferimento all’articolo dedicato alla dichiarazione IVA 2018 correttiva e integrativa.

Quadro VH dichiarazione IVA 2018 per correzione e ravvedimento LIPE

Sempre in ordine alle sanzioni relative alla dichiarazione IVA 2018 si segnala una delle novità introdotte a partire dal modello relativo all’anno d’imposta 2017.

La compilazione del quadro VH non sarà obbligatoria: dovrà essere compilato soltanto nel caso di invio, integrazione o correzione dei dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni Iva trimestrali, meglio conosciute come Lipe tra gli addetti ai lavori.

Per correggere le Lipe, ovvero inviare le liquidazioni periodiche omesse, bisognerà indicare tutti i dati richiesti: in sostanza, bisognerà inserire all’interno del quadro VH i dati dei crediti e debiti di ogni mese\trimestre, inclusi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Pertanto, nei righi da VH1 e VH16 bisognerà indicare i dati relativi all’IVA e credito e l’IVA a debito relativi alle liquidazioni periodiche eseguite. I righi VH15 (relativo al mese di dicembre) e VH16 (relativo al IV trimestre) dovranno essere compilati indicando il risultato della liquidazione sottratto l’ammontare dell’acconto dovuto.

In merito alle modalità di compilazione, oltre all’obbligo di inserire tutti i dati richiesti, nel caso in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazioni senza dati (ad esempio, quando la liquidazione è pari a zero) è necessario comunque barrare la casella VH posta alla fine del quadro VL nella sezione “Quadri compilati”.

Il rigo VH17 dovrà invece esser compilato riportando l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che sarebbe dovuto esser indicato, all’interno del quadro VP13 della comunicazione della liquidazioni Iva trimestrale.

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